Via libera all’Assegno unico: domande dal 1° gennaio 2022
Definite le regole per la prestazione mensile erogata dall’Inps alle famiglie con figli che hanno meno di 21 anni, commisurata all’indicatore della situazione economica equivalente (Isee)
Tutto pronto per l’Assegno unico e universale (Auu). La domanda, con validità annuale da rinnovare ogni anno, dovrà essere presentata in modalità telematica all’Inps ovvero presso gli istituti di patronato, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Erogazioni a partire da marzo 2022 tramite bonifico sul conto corrente dei genitori.
Approvato, lo scorso 23 dicembre, il decreto legislativo che istituisce il beneficio dal Consiglio dei ministri in via definitiva su proposta del ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del ministro dell’Economia e delle Finanze, in attuazione della delega conferita dalla legge n. 46/2021. Da ieri, 28 dicembre 2021, online sul sito dell’Inps il servizio “Simulazione importo assegno mensile” che consente di calcolare l’importo mensile “indicativo” della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico.
L’iter normativo
L’origine del provvedimento è nella legge n. 46/2021, che ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, i decreti attuativi per riordinare e potenziare gli aiuti economici alle famiglie con figli a carico, attraverso l’assegno unico e universale. In attesa delle misure di attuazione, il Dl n. 79/2021 ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2021, l’Assegno temporaneo per figli minori. Con l’istituzione del nuovo Assegno unico e universale viene introdotto il beneficio economico mensile per i nuclei familiari secondo la condizione economica, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee).
Categorie di beneficiari
L’assegno unico spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito. L’assegno, erogato tramite bonifico sul conto corrente dei genitori, è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico, e fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di alcune condizioni, e decorre già dal settimo mese di gravidanza.
Istanze con o senza Isee
Potranno essere inviate a partire dal 1° gennaio 2022. La domanda prevede l’autocertificazione della composizione del nucleo familiare e dei figli, il luogo di residenza, l’Iban di uno o di entrambi i genitori. Il richiedente potrà allegare anche l’Isee, necessario però solo per ricevere l’assegno pieno in relazione alla situazione economica della famiglia. L’Isee potrà essere richiesto a partire dal 1° gennaio 2022 e una volta ottenuto si potranno trasmettere le domande per l’assegno unico.
In assenza dell’indicatore economico familiare si potrà presentare l’istanza per l’ottenimento dell’importo minimo dell’Auu, sempre a partire dal 1° gennaio 2022.
Resta salva la possibilità di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica per l’ottenimento dell’Isee, in data successiva alla presentazione della domanda di Auu. In tal caso l’importo spettante verrà comunque ricalcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell’Isee.
Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo.
L’Auu sostituisce i precedenti sostegni
Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari. In sostanza perderanno efficacia gli assegni temporanei per i figli minori (Dl 79/2021), le detrazioni per i minori a carico (articolo 12, commi 1, lettera c) e 1-bis del Tuir) e per i soli nuclei con figli e orfani, l’assegno per il nucleo familiare (articolo 2 del Dl n. 69/1988). Questi aiuti quindi verranno sostituiti dall’Auu.
Fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno però prorogate le misure attualmente vigenti (assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni).
Importi base e maggiorazioni
Le famiglie con un Isee inferiore a 15mila euro, possono ricevere per ogni figlio minore 175 euro mensili, importo che diminuisce con l’aumentare dell’Isee, fino ad arrivare a 50 euro mensili a figlio per Isee pari o superiori a 40mila euro. Poi ci cono le maggiorazioni da corrispondere:
- ogni figlio successivo al secondo
- alle famiglie numerose
- ai figli con disabilità
- alle madri di età inferiore ai 21 anni
- ai nuclei familiari con due percettori di reddito.
Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con Isee inferiore a 25mila euro.
L’assegno spetta, in misura ridotta, per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una di queste condizioni:
- il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea
- svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui
- sia disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
- svolga il servizio civile universale.
Per ciascun figlio con disabilità, spetta senza limiti di età.
Altre novità introdotte nel testo approvato a seguito delle osservazioni delle Camere, i trattamenti per i figli disabili maggiorenni. Per i figli disabili tra 18 e 21 anni, la maggiorazione prevista è stata incrementata da 50 euro mensili a 80 euro mensili. È previsto che i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l’assegno, potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico.
L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia, sia residente e domiciliato in Italia, sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Per i percettori di reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d’ufficio.
Il calcolo
Nell’attesa di presentare la domanda dal 1° gennaio 2022, sul portale dell’Inps è stato pubblicato il servizio “Simulazione importo assegno mensile”, liberamente accessibile, che permette agli interessati di simulare l’importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico.
Per calcolare l’importo dell’assegno teoricamente spettante, occorre inserire alcune informazioni:
- composizione del nucleo familiare (il numero di figli, l’età anagrafica e lo stato di disabilità)
- importo presunto Isee in corso di validità per l’annualità 2022 (per i soggetti minorenni rileva l’indicatore minorenne anche orrente, per i maggiorenni, invece, occorre far riferimento all’ Isee ordinario anche corrente)
- maggiorazione “transitoria”: per ottenere il calcolo della componente fiscale eventualmente spettante per coloro che sono in possesso di Isee fino a 25mila euro, in sostituzione delle detrazioni fiscali, è necessario provvedere all’inserimento del reddito complessivo Irpef di ciascun genitore.
Il risultato del simulatore dell’assegno unico è solamente indicativo, dal momento che per ottenere la prestazione occorre presentare relativa domanda e attendere l’esito dell’istruttoria svolta dall’Inps che verifica le autodichiarazioni rese sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell’Istituto.