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A Teramo ex testimone Geova chiede danni per ostracismo: per i giudici non ha diritto

ROMA – Lo Stato può entrare nel merito una decisione di natura spirituale che è stata presa da una confessione religiosa nei confronti di un proprio fedele? No, secondo quanto stabilito dai giudici del Tribunale di Teramo, e precedentemente da una sentenza della Cassazione del 2017 e del Tribunale di Roma del 2021. E’ il caso di un uomo espulso dalla confessione dei Testimoni di Geova che aveva chiesto per questo un risarcimento, la giustizia si è espressa in primo grado sulle richieste avanzate dall’uomo.

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LA DECISIONE DEI GIUDICI

“Il 26 gennaio 2022 il Tribunale di Teramo- fanno sapere i Testimoni di Geova in una nota stampa- ha stabilito che l’autorità giudiziaria non può sindacare il merito di un provvedimento di natura spirituale emesso da una confessione religiosa in conformità alle proprie regole interne. Inoltre, ha accertato che non c’era alcun segno di ‘ostracismo’ nel comportamento dei Testimoni di Geova verso gli ex membri e che dunque non c’era alcun danno da risarcire. Questa nuova decisione segna un importante capitolo giurisprudenziale che si aggiunge alla decisione della Corte di Cassazione del 2017 che aveva stabilito gli stessi principi”.

IL CASO

Il signor G.C., ex testimone di Geova, aveva intentato una causa contro l’ente giuridico della confessione lamentando che il provvedimento disciplinare di natura religiosa con cui era stato espulso dalla comunità religiosa fosse una violazione dei suoi diritti inviolabili e dovesse essere dichiarato nullo. Inoltre, contestava la scelta personale degli ex compagni di fede di limitare i loro contatti sociali con lui e chiedeva di essere risarcito economicamente“, riporta il comunicato.

“Il Tribunale- il comunicato riporta alcune parti della sentenza- ha sottolineato che la Costituzione garantisce il diritto di ogni confessione di organizzarsi in conformità al proprio statuto: ‘Con riferimento al sindacato sui provvedimenti di espulsione adottati delle confessioni religiose diverse da quella cattolica, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito che viene in rilievo un potere riconosciuto alle confessioni religiose ed implicante un totale divieto di ingerenza da parte dello Stato’.

Inoltre, il Giudice ha stabilito che non vi è stato alcun ostracismo né vi è alcun danno da risarcire ciò in armonia con i principi già fissati dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 9561/2017 ove si legge che: ‘La questione dell’induzione all’ostracismo deve tuttavia ritenersi non rilevante, tenuto conto che deve escludersi il carattere di illecito nella condotta degli associati […], tale per cui la medesima è espressione della libertà o meno di seguire i dettami di quella religione’. I principi citati nella sentenza di Teramo erano stati recepiti anche nella recente sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 23 maggio 2021 e sono in armonia con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo”.

IL PARERE DELL’ESPERTA

Raffaella Di Marzio, Direttrice del Centro Studi LIREC e psicologa esperta di libertà religiosa, ha commentato così questa sentenza: “Il diritto dell’individuo di dissentire e non attenersi più alle regole del gruppo religioso a cui ha aderito è sacrosanto così come quello della confessione religiosa che, invece, vuole preservare le sue credenze e le sue regole di comportamento nonostante qualcuno dei suoi membri, nel tempo, decida di cambiare idea. Accolgo con piacere la decisione del Tribunale di Teramo perché una scelta religiosa e una regola interna religiosamente motivata non possono essere impugnate da un ex-membro davanti all’autorità civile di uno Stato, che è laico e tale deve rimanere, se non vuole snaturare la sua essenza di custode di tutte le libertà”.

E ha aggiunto: “Fondandomi sugli studi che conduco ormai da decenni sul fenomeno religioso, posso affermare che la maggior parte degli ex-membri dei gruppi religiosi non sviluppa, nei riguardi della comunità che ha lasciato, alcun atteggiamento di odio o rivalsa e accetta le conseguenze delle proprie azioni, di cui era già consapevole nel momento dell’affiliazione. La sentenza di Teramo, si aggiunge a quella del Tribunale di Roma del 2021 mostrando come non vi sia una base giuridica per accogliere le accuse talvolta sollevate da ex fedeli e gruppi ‘anti-sette’ per destare un indebito allarme verso il fenomeno del cosiddetto ‘ostracismo’ che non trova rilievo scientifico né in ambito giuridico né in campo psicologico”. (www.dire.it)