Jenne 3 Sett. 2022 – In relazione alla Gara Ciclistica denominata “3° GRAN FONDO CITTÀ DI SUBIACO – PARCO DEI MONTI SIMBRUINI”, programmata per il giorno domenica 4 settembre 2022, il Prefetto della Provincia di Roma ha comunicato ai sindaci dei comuni interessati all’evento le modalità di viabilità e della circolazione che sono riportate nella seguente ordinanza al link:
Ordinanza GaraCiclistica3 GranFondo CittadiSubiaco – Parco dei Monti Simbruini 4 sett 2022
In particolare è disposta la sospensione temporanea della circolazione nel giorno domenica 4 settembre 2022,lungo il percorso di gara e secondo gli orari indicati nell’istanza. Stralcio dell’ordinanza:
“In ciascun punto del percorso la sospensione temporanea della circolazione avrà la durata strettamente
necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal
momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara” fino al passaggio di quello con il
cartello mobile “fine gara”. In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non
dovrà essere superiore ai 30 minuti, calcolati dal momento del transito del primo concorrente.
Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:
è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto
interessato dal transito dei concorrenti ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione
sopraindicata;
è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti ovvero
sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;
è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono
su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le
segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale
dell’organizzazione;
è fatto obbligo ai conducenti di veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada.
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i
divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto
soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla
vigilanza.
DISPONE
gli Organi di Polizia stradale di cui all’Articolo 12 del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992,
sono incaricati della esecuzione del presente decreto e della verifica del rispetto delle prescrizioni
imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
l’organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in
corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli
utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno
l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.
Le prescrizioni contenute nella summenzionata nota dell’ASTRAL SOCIETÀ PER AZIONI, per quanto di
competenza della Prefettura, sono interamente richiamate.