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Classi pollaio, stop dai Giudici: “Contrarie a Costituzione. Se superano i 20 alunni a rischio diritti”

classe-pollaioRedazione. Sono illegittime le “classi pollaio”, soprattutto se comprendono, al loro interno, alunni con disabilità accertata. In questi casi, le classi non possono superare i 20 alunni, ed in caso tale numero sia superato, l´amministrazione scolastica è obbligata a giustificare le ragioni della deroga, che devono essere lineari e inattaccabili, altrimenti incorre in una condotta illegittima in quanto contraria alla Costituzione e alla Convenzione sui Diritti Umani. Lo ha affermato, con una Sentenza straordinaria che sta facendo il giro del web, il T.A.R. Toscana, sede di Firenze, con la recentissima Ordinanza n. 1509/2016, depositata il 22/9/2016, che pubblichiamo nel suo testo integrale e che non mancherà di suscitare ricorsi a catena, considerato che la prassi di moltissimi Istituti Scolastici si muove in direzione opposta a quanto affermato dal Tribunale.

L´antefatto: Con ricorso proposto al T.A.R. della Toscana, la madre di un alunno disabile (diagnosi di gravità attestata ai sensi dell´art. 3 della legge n. 104/1992), nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, citava in giudizio un Istituto di Istruzione Superiore, il Ministero dell´Istruzione e l´Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, e chiedeva al T.A.R. l´annullamento dei provvedimenti con i quali era stato determinato l´organico di diritto e successivamente l´organico di fatto dell´Istituto, nella parte in cui era stata istituita 1 classe, frequentata tra gli altri dal ragazzo disabile, comprendente n. 31 studenti, dei quali n. 2 studenti affetti da una patologia invalidante.

La mamma, con il proprio ricorso, chiedeva che l´istituzione della “classe pollaio” fosse riconosciuta illegittima dai Giudici ai sensi del D.P.R. n. 81/2009, e delle sue disposizioni in base alle quali le classi iniziali degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, ove accolgano alunni in condizioni di disabilità, devono essere costituite da non più di venti alunni, e che fanno obbligo alla amministrazione scolastica di illustrare le ragioni della consistenza numerica, se superiore.
Inoltre, la signora, affermava che l´inserimento del figlio in una classe di trentuno alunni, di cui due disabili gravi, violava il diritto costituzionale dello sfortunato ragazzo alla istruzione e alla integrazione scolastica. Infatti, diceva, l´eccessivo affollamento della classe avrebbe potuto pregiudicare il corretto svolgimento della didattica e la stessa inclusione dei minori disabili nel contesto scolastico.
La decisione: Il T.A.R. ha accolto in sede cautelare il ricorso, dando ragione alla ricorrente.
Il diritto all´educazione e all´istruzione, sancito dall´art. 12 della legge 104/1992, ha premesso la Sezione, è un diritto fondamentale, riconosciuto dall´art. 38 della Costituzione e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Se da un lato al legislatore possono essere riconosciute valutazioni discrezionali nelle misure di attuazione dei diritti delle persone, questo potere non è illimitato ma deve rispettare quel “nucleo di garanzie per gli interessati” (Corte Costituzionale, n. 80/2010).
I Giudici, ha ricordato in proposito il T.A.R., ha infatti riconosciuto che l´obiettivo primario resta quello della massima tutela possibile degli interessati all´istruzione e all´integrazione nella classe e nel gruppo scolastico: un diritto che, oltre ad essere individuale, è anche sociale, in quanto “l´istruzione rappresenta uno dei fattori maggiormente incidenti sui rapporti dell´individuo e sulle sue possibilità di affermazione personale e professionale”.
Ciò detto, il T.A.R. è entrato nel merito della questione della istituzione delle classi, partendo dall´art. 5, c. 2, del D.P.R. n. 81/2009: “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell´infanzia, che accolgono alunni (con disabilità, ndr) sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni (…)”.
Orbene, il figlio della ricorrente, ha rilevato la Sezione,  è stato inserito in una prima classe di liceo composta da trentuno alunni, per di più con la presenza di altro alunno disabile, senza che l’amministrazione scolastica avesse documentato l´esistenza delle condizioni per la deroga al contingente (di 20 alunni) indicato dalla legge.
Pertanto, ha ordinato, “l´Istituto scolastico dovrà garantire la frequentazione di una classe composta nel rispetto dei contingenti numerici normativamente stabiliti”.