Telefono cellulare in cabina durante il voto, pesanti sanzioni per elettori inadempienti
Non conta se il presidente del seggio avvisa l'elettore, è una legge e chi vota deve saperto. La sentenza della Cassazione del 2018 in vista del voto
Redazione – Per contrastare il fenomeno dell’accertamento sul voto, la legge è molto chiara riguardo il divieto di fotografare le schede elettorali. Il primo marzo dello scorso anno è stata depositata una sentenza dalla Suprema Corte che spiega bene cosa si rischia portando il cellulare in cabina elettorale: una pena pecuniaria di 15 mila euro di ammenda. Questa infatti è stata la condanna definitiva inflitta a un 77enne fiorentino che, alle elezioni politiche nel 2013, aveva scattato una fotografia con il cellulare alla scheda elettorale sulla quale aveva appena espresso il suo voto. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’uomo contro la sentenza di condanna che la Corte d’appello di Firenze aveva emesso nei suoi confronti nel maggio 2017, convertendo la pena detentiva con quella pecuniaria. L’imputato aveva ammesso di avere scattato la foto mentre si trovava ancora nella cabina elettorale, ma il suo difensore sosteneva che il reato non fosse stato consumato poiché la condotta del suo assistito “avrebbe dovuto essere preceduta dall’invito del presidente del seggio a non introdurre nella cabina il mezzo di riproduzione visiva”. La Corte fiorentina aveva per contro affermato che “la norma punitiva non prevedeva affatto, come elemento costitutivo del reato contestato, il previo invito del presidente del seggio a non introdurre nella cabina elettorale strumenti atti a fotografare il voto espresso”. La Suprema Corte ha condiviso la conclusione dei giudici di secondo grado: “l’interpretazione letterale della norma (l’articolo 1 della legge 49/2008, sulla segretezza del voto, ndr) non si presta ad equivoci, nel senso che la condotta costituente reato è esclusivamente quella descritta nel comma primo della stessa”, cioé “l’introduzione nella cabina elettorale di strumenti atti a fotografare l’espressione del voto”, a cui la norma “fa esclusivo riferimento nel prevedere la sanzione penale in caso di inosservanza”. Per quanto riguarda invece le condotte “di cui il presidente del seggio è onerato”, l’inosservanza di queste “è priva di conseguenze penali per il medesimo”: l’invito del presidente all’elettore “a depositare le apparecchiature di registrazione”, contenuto nella norma in questione, non costituisce “alcuna condizione di procedibilità o di punibilità della condotta” di chi fotografa la scheda elettorale. Elettore avvisato.