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Limitato il traffico aereo sul territorio del Parco dei Simbruini: no a droni e sorvoli non autorizzati

Jenne – Su tutto il territorio del Parco dei Simbruini vige il divieto di sorvolo (salvo autorizzati) ai sensi della previsione normativa di cui alla Legge 394/91, art. 11, comma 3, lett. “h”.
Tale limitazione al traffico aereo non autorizzato nel territorio del Parco dei Monti Simbruini
è stato sancito anche dall’ENAC ed indicato in ENR 5.6.1.1-1 e seguenti (ENAV – Roma –
AIRAC del 10 dicembre 2015);
Tale divieto è valido anche per gli apparecchi denominati “droni”, (APR – Sistemi Aeromobili
a Pilotaggio Remoto) utilizzati sia per scopi professionali sia per scopi ricreazionali/sportivi
L’utilizzo di tali apparecchiature infatti può comportare problematiche di vario tipo: disturbo
fauna selvatica (in particolare all’avifauna), incidenti (collisioni, cadute accidentali),
violazione privacy.
Quanti vogliano effettuare operazione di sorvolo con sistemi SAPR utilizzando i cd . “droni” a fare preventiva richiesta di autorizzazione al Parco Regionale dei Monti Simbruini.
Si ricorda che l’utilizzo senza autorizzazioni di detti velivoli comporta un deferimento presso
la competente Procura della Repubblica del responsabile nonché il sequestro penale del
velivolo; anche la diffusione di riprese aeree sulle piattaforme social e video, riconducibili in
modo evidente al territorio dell’Area Protetta, potranno essere oggetto di controllo e verifica
di legittimità e di responsabilità.
Inoltre  l’Ente Parco ricorda che l’utilizzo dei DRONI radiocomandati con pilotaggio remoto è soggetto,
per ragioni di sicurezza, ad autorizzazione ed abilitazione da parte dell’Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile (ENAC).
Trattandosi di velivoli che occupano lo spazio aereo, ENAC ha redatto uno specifico
regolamento che disciplina l’uso dei SAPR, che deve essere consultato e rispettato per non
incorrere in sanzioni amministrative riguardanti anche il codice della navigazione.