Roma – Tra le misure che riguardano l’attività di Agenzia delle entrate–Riscossione, c’è la proroga della sospensione della notifica degli atti e delle procedure di riscossione, nonché dei termini per i pagamenti delle cartelle, delle rate e della definizione agevolata (rottamazione-ter e saldo e stralcio). Il decreto prevede anche l’annullamento dei debiti affidati all’Agenzia delle Entrate–Riscossione, nel periodo 2000-2010, il cui importo residuo rientra nella soglia di 5 mila euro, per i contribuenti che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.
In sintesi i provvedimenti:
STOP NOTIFICHE DEGLI ATTI FINO AL 30 APRILE – È stato prorogato fino al 30 aprile 2021 (in precedenza era 28 febbraio 2021) il periodo di sospensione per l’attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate–Riscossione. L’attività di notifica degli atti è sospesa dall’8 marzo 2020, in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020), il primo provvedimento emanato a seguito dell’emergenza sanitaria.
PAGAMENTI ENTRO IL 31 MAGGIO – Prorogato dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021. La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza nello stesso periodo. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” di cui all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il 31 maggio 2021.
NUOVE SCADENZE PER ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO – Il decreto Sostegni, per consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti, ha posticipato il termine di scadenza delle rate della “rottamazione-ter” (Decreto Legge n. 119/2018) e del “saldo e stralcio” (Legge n. 145/2018). Per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i versamenti del 2019 deve effettuare entro il 31 luglio 2021 il pagamento delle rate previste e non ancora versate nel 2020. Il pagamento delle rate previste nel 2021, invece, dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.
Per la “rottamazione-ter” si tratta delle rate in scadenza nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre del 2020 e del 2021. Per il saldo e tralcio, di quelle previste nei mesi di marzo e luglio di entrambi gli anni.
Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti (la legge consente ulteriori 5 giorni di tolleranza) o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
SOSPESI PIGNORAMENTI E PROCEDURE DI RISCOSSIONE – Restano sospesi fino al 30 aprile 2021 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito). Rimarranno sospese fino al 30 aprile 2021 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Quindi le Amministrazioni pubbliche possono procedere con il pagamento in favore del beneficiario. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.
STRALCIO DEI DEBITI FINO A 5 MILA EURO – Il Decreto Sostegni prevede l’annullamento dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del provvedimento, fino a 5 mila euro, comprensivi di interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, derivanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Possono beneficiare dello stralcio dei debiti le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che, rispettivamente nell’anno di imposta 2019 o nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno conseguito redditi imponibili fino a 30 mila euro. Rientrano nel provvedimento anche i carichi già ammessi alla “rottamazione-ter” (DL n. 119/2018) e al saldo e stralcio (Legge n. 145/2018). Le modalità e le date dell’annullamento dei debiti saranno definite da un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, che sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni.