Roma – Firmata l’ordinanza sindacale che disciplina, a partire dal 15 ottobre 2021, gli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive, al fine di contenere la diffusione del Covid-19 e garantire una migliore fruizione dei servizi ai cittadini.
Prendendo in considerazione la ripresa delle attività economiche, scolastiche, universitarie e sociali nonché l’imminente ritorno in presenza negli uffici dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, la nuova articolazione oraria è stata stabilita dal Campidoglio insieme alle associazioni di categoria, con l’obiettivo principale di limitare il rischio di contagio del virus e la possibilità di creare assembramenti nei luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati, soprattutto durante gli spostamenti delle persone sui mezzi pubblici.
Come già disposto con le ordinanze precedenti emanate in fase emergenziale, fino al 15 novembre 2021 saranno in vigore due fasce orarie:
· la prima fascia (che comprende le fasce F1A e F1B di cui all’O.S. n. 110/2020) prevede che gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e i panificatori, dal lunedì al venerdì possano effettuare l’apertura al pubblico tra le ore 5.00 e le ore 8.15;
· la seconda fascia (che comprende le fasce F2 ed F3 di cui all’O.S. n. 110/2020) prevede che i laboratori non alimentari, svolti in forma artigianale e non, gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, i Phone center-Internet Point, dal lunedì al venerdì possano aprire al pubblico dopo le ore 9.15.
Tale disciplina si applica anche agli esercizi commerciali e artigianali inseriti all’interno dei Centri Commerciali.
Le disposizioni previste non si applicano al commercio su aree pubbliche, edicole, tabaccherie, farmacie, parafarmacie, esercizi di qualsiasi tipologia all’interno delle stazioni ferroviarie e aree di servizio, attività di ristorazione in senso esteso, come gelaterie, pizzerie a taglio e rosticcerie. Allo stesso modo, sono esclusi dalle suddette disposizioni negozi di ferramenta e di rivendita di materiale edile, prodotti di termoidraulica, bricolage e vernici, concessionarie auto con laboratorio di riparazione-assistenza, attività di autoriparazione come meccatronici, elettrauti, carrozzieri e gommisti. Esclusi anche parrucchieri ed estetisti, cartolerie, cartolibrerie, librerie che effettuano vendita di testi scolastici e ogni altra attività non espressamente menzionata.
Tutti gli esercizi commerciali che svolgono attività mista (settore alimentare e non alimentare), possono scegliere discrezionalmente una delle due fasce orarie di apertura previste. Gli operatori avranno l’obbligo di esporre in maniera visibile il codice della fascia oraria scelta o assegnata e gli orari di apertura e chiusura riferiti alla propria tipologia di attività.
Per quanto concerne l’orario di chiusura, si rinvia alla normativa nazionale e regionale in materia.
Resta ferma ogni prerogativa statale e regionale in ordine al mutare delle circostanze di carattere sanitario e la facoltà del titolare dell’attività in ordine all’apertura o meno della stessa sia nei giorni feriali che in quelli festivi.