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A24, A25: Anas disciplina la circolazione stradale nel periodo invernale

Roma – L’Anas ha emesso il provvedimento ordinatorio per la circolazione sulle autostrade Laziali ed Abruzzesi: Di Seguito il testo integrale dell’ordinanza:

Premesso – che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono
avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare
svolgimento del traffico;
Visto
– l’art. 7 ter, comma 2, del Decreto-legge 68/2022, convertito con modificazioni dalla legge
108/2022;
– il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.;
– il Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;
– in particolare, l’art.6, comma 4, lett. e) (ovvero art, 7, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 30/04/1992,
n.285, e s.m.i.;
– la Direttiva dell’allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), oggi Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), sulla circolazione stradale nel periodo invernale e
in caso di emergenza neve prot. RU\1580 – 16.01.2013;
– l’Ordinanza n. 58/2021E del 28.10.2021 del precedente Concessionario Strada dei Parchi SpA;
Considerato
– che i fenomeni di cui in premessa possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte
condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
– che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della
circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l’espletamento del
servizio di sgombero neve;
Visto il parere favorevole del Responsabile ANAS Area Gestione Rete A24 e A25;
Vista la Procura Speciale Rep. n. 86206/25107 del 05/08/2022;
ORDINA
tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote, nel periodo dal 15 novembre 2022 al 15
aprile 2023 e successivamente nel periodo che va dal 15 novembre di ciascun anno al 15
aprile dell’anno successivo che possono transitare sulla rete autostradale innanzi elencata e gestita
da ANAS SpA, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi
antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio:
– Autostrada A24 Roma – L’Aquila – Teramo (fra lo Svincolo di Tivoli e lo Svincolo di Teramo
Est/allacciamento SS80 entrambi compresi);
– Autostrada A25 Torano – Pescara (fra lo Svincolo direzionale di Torano e lo Svincolo
d’interconnessione con l’autostrada A14, entrambi compresi).
Nel periodo di vigenza dell’anzidetto obbligo, i ciclomotori a due ruote possono circolare solo in assenza
di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
I pneumatici invernali che possono essere utilizzati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE
del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente
regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa ai pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto
dell’allora MIT, oggi MIMS, del 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di
aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2; sono altresì ammessi quelli
rispondenti alla ӦNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo
l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto dell’allora MIT,
oggi MIMS, 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della
categoria M1.
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo
su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione
fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.
I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motore.
Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda
l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria
M1, N1, e O1, l’istallazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971
del Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione Civile.
Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all’allegato B della
Direttiva MIT prot. RU\1580 – 16.01.2013.
Il personale addetto ai servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992,
n.285, nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.
La sua inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR territorialmente competente
(Regione Lazio o Abruzzo), ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i.