Abruzzo, arriva il sostegno alla natalità anche nella Piana del Cavaliere
Approvato un progetto di legge con incentivi per le famiglie
Redazione – E’ stato approvato oggi dalla Regione Abruzzo un progetto di legge che riguarda il ripopolamento delle aree montane. In sostanza verrà erogato un assegno natalità a coloro che avranno intenzione di mettere sù una famiglia nei piccoli comuni sopra i 600mt s.l.m. con meno di 3000 abitanti. in questo progetto rientreranno anche i comuni della Piana del Cavaliere: Oricola, Pereto, e Rocca di Botte. L’iniziativa è stata intrapresa anche in considerazione di una incidenza di spopolamento delle aree dei borghi d’Abruzzo.
“Si tratta di un importante tassello che si aggiunge alla attività regionale con attenzione ai piccoli borghi ed anche la nostra zona potrà beneficiare di tale opportunità. Lo afferma il coordinatore Fratelli d’Italia Piana del Cavaliere Riccardo Zazza.
Di seguito il testo della:
Popolazione residente in Abruzzo Bilancio demografico – Periodo 1.1.2015-1.1.2020 – Gli ultimi dati elaborati dall’ISTAT mostrano come negli ultimi cinque anni la popolazione in Abruzzo sia in costante diminuzione. – La popolazione residente è passata da 1.331.574 unità (1-1-2015) a 1.305.770 (1-1-2020). Solo nell’ultimo anno (2019) si osserva un decremento della popolazione di 7.204 unità rispetto al 2018, tre volte quello del 2014 (-2.365). – Complessivamente, nell’arco del quinquennio considerato, la variazione in termini percentuali evidenzia per l’Abruzzo una diminuzione pari all’1,94%, maggiore del valore nazionale (-0,91%). PROPOSTA DI LEGGE <> 2 – Tra le province è L’Aquila (-2,75%) ad aver subito il maggiore decremento percentuale (-8.393 residenti), seguita da Chieti che con -9.574 residenti ha registrato una variazione di -2,44% e, infine, Pescara e Teramo con, rispettivamente, -4.081 residenti (-1,26 %) e -3.756 (- 1,21%). – Nei comuni montani (al di sopra dei 600 mt. s.l.m.) con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (116 comuni abruzzesi su 305) il calo demografico è ancora più accentuato (-6,59%=-6.488 abitanti). – Per quanto riguarda le nascite, comparando i dati del 2019 (8.503 nati vivi) con quelli del 2014 (10.534) e del 2010 (11.737), è possibile riscontrare come la diminuzione sia stata pari a circa, rispettivamente, il 20% (-19,28%) e il 27% (-27,55%). – Analogamente, i nati vivi nei piccoli comuni di montagna registrano una costante diminuzione: 502 nel 2019, rispetto ai 610 del 2015 e ai 648 del 2013.
PROPOSTA DI LEGGE <> 3 Finalità (art. 1) In armonia con i principi costituzionali (artt. 31, 37 e 44), e in attuazione dell’art. 7 dello Statuto, la Regione Abruzzo, al fine di contrastare il declino demografico in atto nelle zone classificate montane, con la presente legge promuove iniziative volte a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei piccoli comuni di montagna, favorendo la natalità e incentivando l’insediamento di nuovi residenti che intendono trasferire la propria residenza in detti comuni. Ai fini della presente legge per piccoli comuni di montagna si intendono i comuni della Regione Abruzzo al di sopra dei 600 mt. di altitudine s.l.m., con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, nei quali si sia registrato nell’arco degli ultimi 5 anni un calo demografico superiore alla media regionale. PROPOSTA DI LEGGE <> 4 Assegno di natalità (art. 2) A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito l’assegno di natalità, quale misura specifica di sostegno per favorire l’incremento delle nascite e valorizzare la genitorialità nei piccoli comuni di montagna. Importo e durata: L’assegno di natalità viene corrisposto per 12 mensilità fino a un massimo di 2.500,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari al momento della nascita di un figlio e fino al compimento del terzo anno di vita, o dell’ingresso in famiglia di un minore in adozione o in affido fino tre anni di età. Beneficiari: I soggetti beneficiari dell’assegno di natalità sono i genitori, entrambi in possesso dei seguenti requisiti: PROPOSTA DI LEGGE <> 5 a) residenza in un piccolo comune montano della Regione Abruzzo ovvero, in subordine, che si impegnano a trasferire la propria residenza in uno di detti comuni e a mantenerla per almeno tre anni; b) un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 25.000 euro annui; c) non occupare abusivamente un alloggio pubblico. Criteri prioritari: l’assegno di natalità è erogato ai nuclei familiari richiedenti, secondo il seguente ordine di priorità: a) nuclei familiari in cui il nascituro o il minore in affido o in adozione sia riconosciuto disabile grave ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero nuclei familiari comprendenti uno o più minori con disabilità grave fino al compimento del sesto anno di età; b) nuclei familiari in cui sia presente un solo genitore; c) nuclei familiari per ogni primo figlio nato, adottato o in affido; PROPOSTA DI LEGGE <> 6 d) nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al primo; e) nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al secondo. Il suddetto ordine di priorità viene applicato dapprima ai nuclei familiari già residenti in un piccolo comune montano del territorio regionale e, successivamente, ai nuclei familiari in cui i genitori del nascituro o del minore in adozione o in affido intendono trasferire la propria residenza, per almeno tre anni, in uno dei detti comuni. Frazioni montane: l’assegno di natalità è rivolto anche ai nuclei familiari già residenti in una frazione ubicata al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare, pur appartenente ad un comune ubicato al di sotto di tale soglia e avente una popolazione fino a 5.000 abitanti, purché in detta frazione si sia registrato nell’arco degli ultimi cinque anni un calo demografico superiore alla media regionale. PROPOSTA DI LEGGE <> 7 Cumulabilità: l’assegno di natalità è cumulabile con eventuali altri contributi disposti per le medesime finalità, nonché con l’incentivo per i nuclei familiari che si impegnano a trasferire la propria residenza in un piccolo comune montano per almeno a tre anni. Disposizioni di attuazione: la Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità di assegnazione dell’assegno di natalità. Enti locali: gli enti locali possono integrare con proprie risorse l’importo dell’assegno di natalità. PROPOSTA DI LEGGE <> 8 Incentivi per i nuovi residenti (art. 3) Per un triennio è riconosciuto un contributo economico, pari a 2.500,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari che, entro novanta giorni dall’accoglimento della domanda, si impegnano a trasferire la propria residenza in un piccolo comune montano e a mantenerla per almeno tre anni, pena la decadenza dal contributo e la restituzione delle somme percepite. Requisiti: i componenti del nucleo familiare richiedente il beneficio devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero apolidi o stranieri con regolare permesso di soggiorno; b) avere la residenza in Italia da almeno cinque anni consecutivi ovvero essere cittadini italiani residenti all’estero che intendono rientrare in Italia. PROPOSTA DI LEGGE <> 9 Dimora abituale: ai fini del conseguimento del contributo, è necessario, altresì, che il nucleo familiare richiedente dichiari e dimostri che l’immobile ubicato nel comune di nuova residenza, sia esso di proprietà o derivante da un contratto di locazione, di comodato o altro titolo equivalente, sia destinato a dimora abituale per tutto il periodo di godimento del beneficio. Fatte salve le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, qualora venga accertata l’insussistenza di tale requisito, nei confronti dei destinatari si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio del beneficio percepito. Avvio di un’attività imprenditoriale: l’importo del contributo è raddoppiato qualora i nuclei familiari richiedenti avviano nel piccolo comune montano di nuova residenza un’attività imprenditoriale, anche attraverso il recupero di beni immobili del patrimonio storico-artistico. PROPOSTA DI LEGGE <> 10 Cumulabilità: il contributo è cumulabile con l’assegno di natalità. Disposizioni di attuazione: la Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità di assegnazione del contributo, nonché i relativi controlli. Enti locali: gli enti locali possono integrare con proprie risorse l’importo del contributo.