Abruzzo, riparte la stagione balneare, tutte le novità: distanza 3.5 metri, obbligo di guanti e mascherine, modalità di pagamento
Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza n. 59 relativa alla riapertura dei servizi di ristorazione-bar, alla somministrazione di alimenti, stabilimenti balneari, strutture alberghiere e strutture ricettive all’aperto, rifugi, agriturismi, autoscuole, attività commerciali su aree pubbliche e attività commerciali in genere. Tra le novità sull’organizzazione degli stabilimenti balneari e spiagge attrezzate è stata stabilita una distanza minima tra le file degli ombrelloni di 3.5 metri e l’obbligo di indossare mascherine e guanti all’ingresso. Preferibile il pagamento elettronico o contactless.
Il layout complessivo della spiaggia dovrà tenere conto di alcuni criteri quali la determinazione dell’accoglienza massima dello stabilimento balneare in termini di sostenibilità, nell’ottica della prevenzione dell’affollamento, con la finalità di mantenere il distanziamento sociale in tutte le attività balneari sia in acqua che sull’arenile.
Ha destato ilarità la frase dell’ordinanza che parla di prenotazione preferibilmente obbligatoria. L’accoglienza presso gli stabilimenti balneari o le spiagge attrezzate: per favorire un accesso contingentato la prenotazione, anche per fasce orarie, preferibilmente obbligatoria, può essere uno strumento organizzativo utile anche al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti, favorendo altresì un’agevole registrazione degli utenti, anche allo scopo di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi.
Al fine di evitare code o assembramenti alle casse, sarà favorito l’utilizzo di sistemi di pagamento veloci (card contactless) o con carte prepagate o attraverso portali/app web in fase di prenotazione.
I percorsi di entrata e uscita dovrebbero, ove possibile, essere differenziati prevedendo chiara segnaletica nell’orientamento dell’utenza. È fondamentale che gli accessi allo stabilimento avvengano in modo ordinato al fine di prevenire assembramenti.
La regolamentazione degli accessi e degli spostamenti sulle spiagge e negli arenili deve essere predisposta e attuata anche attraverso percorsi dedicati, prevedendo ove necessario, la segnatura della distanza di un metro sulle parti comuni ed i camminamenti con maggior passaggio e afflusso di clienti.
La disposizione delle attrezzature all’interno dello stabilimento deve assicurare, in ogni circo stanza, il distanziamento sociale di almeno un metro.
Il personale addetto alla reception e all’accompagnamento dei clienti viene dotato di dispositivi di protezione che limitino il contatto con droplets e aerosol e inviterà i clienti in arrivo ad informarsi tramite il materiale esposto e ad osservare tutte le disposizioni indicate all’interno dello stabilimento per prevenire e controllare i rischi.
Essendo preferibile evitare la circolazione di monete e banconote, si consiglia di incentivare i clienti all’utilizzo della moneta elettronica, possibilmente mediante card contactless o mediante pagamento anticipato con bonifico.
La distribuzione delle postazioni da assegnare ai bagnanti dovrà essere organizzata prevedendo: la numerazione delle postazioni/ombrelloni e la registrazione per ogni postazione degli utenti ivi allocati, stagionali e giornalieri, per quantificare la capacità dei servizi erogabili, l’assegnazione degli ombrelloni e dell’attrezzatura a corredo dovrebbe privilegiare l’assegnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che soggiornano per più giorni.
In ogni caso è necessaria l’igienizzazione delle superfici prima dell’assegnazione della
stessa attrezzatura ad un altro utente anche nella stessa giornata, l’individuazione di modalità di transito da e verso le postazioni/ombrelloni e stazionamento/movimento sulla battigia, l’accompagnamento alla zona ombreggio da parte di personale dello stabilimento adeguatamente formato, che informi la clientela sulle misure da rispettare, le zone dedicate ai servizi dovranno essere facilmente identificabili come anche le misure
da seguire. Le procedure da seguire in caso di pioggia o cattivo tempo per evitare l’assembramento
degli utenti presenti nei locali dello stabilimento e aree delimitate per gli assistenti alla balneazione che garantiscano l’adeguato distanziamento.
Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale nello stabilimento ed un minor rischio, occorre definire misure di distanziamento minime tra le attrezzature di spiaggia che possano essere di riferimento, fermo restando che deve in ogni caso essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Nella ridefinizione del layout degli spazi, bisogna rispettare le seguenti distanze: la distanza minima tra le file degli ombrelloni è di 3,50 metri e fra gli ombrelloni della stessa fila è di 3,50 metri.
L’area complessivamente destinata ad ogni ombrellone non può comunque essere inferiore a 12 mq possibilmente definita con sistemi di segnaletica a terra. In caso di superamento delle condizioni critiche epidemiologiche e successivamente ad eventuale specifico provvedimento di analogo tenore, è possibile l’inserimento di ulteriori ombrelloni a distanza minima di 2.30 metri nella stessa fila. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.
Tra la proiezione a terra dei vari tipi di ombreggio dovrà essere garantito il distanziamento di cui alle norme Covid-19: le attrezzature complementari assegnate in dotazione all’ombrellone (quali, ad esempio, sdraio, seggiola, lettino etc.) possono essere fornite in quantità limitata atta a garantire il distanziamento con le attrezzature dell’ombrellone contiguo di almeno 1,5 metri.
Sotto gli ombrelloni, o ad altri sistemi di ombreggio, è fatto obbligo di osservare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tale obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare, ovvero conviventi (potrà essere richiesta un’autocertificazione). I lettini posizionati singolarmente sulla spiaggia devono essere collocati orizzontalmente a distanza di almeno 2 metri l’uno dall’altro. Tale obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare.