Al via il bonus per la nuova tv
Lo sconto è destinato a coloro che sostituiscono gli apparecchi acquistati prima del 22 dicembre 2018 con modelli compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terreste
Roma – Approda sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021 il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 5 luglio 2021, già annunciato su questa rivista con il quale vengono fornite indicazioni per l’accesso all’erogazione del contributo per l’acquisto di apparecchi Tv, previo riciclo dei modelli obsoleti, come previsto dall’articolo 1 comma 614 della legge di bilancio 2021. La norma ha introdotto il bonus Tv per incentivare il corretto smaltimento e la sostituzione dei vecchi modelli non idonei alla ricezione dei programmi compatibili con i nuovi standard tecnologici Dvb-T2 Hevc Main 10.
Il bonus attuale, cumulabile con quello introdotto dall’articolo 1039 lettera c) della legge di bilancio 2018 ,è destinato a tutti coloro che rottamano e acquistano un nuovo apparecchio Tv indipendentemente dal reddito posseduto.
Non occorre, infatti, presentare l’Isee per dimostrare il proprio reddito; la sola condizione prevista è che il modello da sostituire sia obsoleto cioè acquistato prima del 22 dicembre 2018 e, per questo, non adatto a recepire i programmi trasmessi con le nuove tecnologie e venga smaltito correttamente. L’agevolazione è concessa dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022, salvo esaurimento anticipato dei fondi.
Destinatari del bonus ad ampio raggio
Il contributo è riconosciuto una sola volta per l’acquisto di un solo apparecchio Tv, tra quelli compresi nell’elenco dei prodotti idonei stilato dal Mise e disponibile sul sito ministeriale, sotto forma di sconto praticato dal venditore all’utente finale, per un importo pari al 20% del prezzo di vendita (comprensivo dell’Iva), nel limite massimo di 100 euro.
Possono aderire al bonus rottamazione Tv, senza limiti di Isee, tutti i cittadini residenti in Italia, intestatari del canone Rai (addebitato in bolletta o che corrispondono il canone tramite F24 al momento della richiesta del contributo), nonché le persone fisiche, residenti in Italia, che al 31 dicembre 2020 risultino di età pari o superiore a 75 anni e, in quanto tali, siano esentati dal pagamento del canone Rai.
Per richiedere lo sconto è sufficiente avere un apparecchio da rottamare e presentarsi dal rivenditore al momento dell’acquisto o all’isola ecologica autorizzati con il modulo compilato, con cui l’utente finale attesta il conferimento del bene, autocertifica la titolarità dell’abbonamento Rai e la non conformità dell’apparecchio Tv (in quanto acquistato prima del 22 dicembre 2018). Il modulo, controfirmato dal venditore o dall’addetto del centro raccolta, va consegnato all’atto di acquisto, unitamente a una copia del documento di identità e del codice fiscale dell’acquirente, pena il mancato riconoscimento del beneficio.
Cosa deve fare il venditore
L’elenco dei rivenditori che aderiscono all’iniziativa è pubblicato sul sito del ministero dello Sviluppo economico. Possono registrarsi tutti i rivenditori in possesso di partita Iva, senza ulteriori qualifiche.
Per effettuare lo “sconto rottamazione” il venditore deve avvalersi del servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate attraverso il quale trasmette una comunicazione, a pena di inammissibilità, che contenga:
- il codice fiscale del venditore
- il codice fiscale e gli estremi del documento di identità dell’utente finale
- i dati identificativi dell’apparecchio per consentirne la verifica di idoneità
- il prezzo finale di vendita, comprensivo dell’Iva.
Il Mise verifica l’idoneità dell’apparecchio acquistato, che l’utente non abbia usufruito del contributo e la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l’erogazione e ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate che, a sua volta, verifica i dati e comunica al venditore, mediante rilascio di apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto oppure l’impossibilità ad applicarlo.
L’operazione è annullata se l’acquisto non si conclude o nel caso di restituzione.
Lo sconto praticato è poi recuperato dal venditore mediante credito di imposta, da indicare in dichiarazione dei redditi, utilizzabile esclusivamente in compensazione (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997), a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’attestazione da parte del servizio telematico. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Al credito di imposta in esame non si applicano i limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 e dall’articolo 34, comma 1, della legge n. 388/2000.
Il credito è utilizzabile in compensazione in misura non superiore all’ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni, pena lo scarto del modello F24.
Nel caso di restituzione dell’apparecchio da parte dell’utente finale, il venditore è tenuto alla restituzione, tramite F24 telematico, del credito di imposta utilizzato.
Per garantire, infine, un graduale e ordinato percorso verso le nuove tecnologie di trasmissione televisiva, il ministro dello Sviluppo economico ha firmato, il 30 luglio scorso, un decreto che rimodula il calendario del riassetto delle frequenze televisive nelle aree regionali, in cui è previsto che a partire dal 15 ottobre 2021 alcuni programmi nazionali verranno trasmessi esclusivamente con la codifica Dvbt/Mpeg4. Il decreto ha inoltre disposto l’introduzione dello standard tecnologico di trasmissione televisiva del digitale terreste Dvbt-2 a partire dal 1° gennaio 2023.