Carsoli. Dal 3 novembre sarà obbligatorio aggiornare la carta di circolazione per chi utilizza un’automobile di diverso intestatario. Per i trasgressori sanzione di 700 euro. L’ennesima rivoluzione per gli automobilisti. In pratica, patente e libretto dovranno coincidere. La registrazione dovrà essere fatta alla Motorizzazione e dovrà essere annotato sulla carta di circolazione il nome di chi utilizza in modo costante l’auto di proprietà altrui per oltre 30 giorni. Per i trasgressori la sanzione minima è di 705 euro, oltre al ritiro della carta di circolazione. Per ottemperare alle nuove disposizioni è necessario recarsi agli sportelli del Dipartimento dei Trasporti; sono esentati coloro che usano già un mezzo non di loro proprietà o possiedono un’intestazione non aggiornata prima della data dell’entrata in vigore delle nuove norme. Le categorie che verranno più colpite dalla nuova norma saranno tutti quei professionisti che usano le auto aziendali. L’obbligo riguarderà autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e sarà diretto sia alle persone giuridiche che a quelle fisiche, con l’unica esclusione dei familiari conviventi (aventi la residenza nello stesso indirizzo).
Niente paura però. Infatti gli obblighi riguarderanno solo gli atti posti in essere dal 3 novembre. La norma dunque non è retroattiva e chi usa già un veicolo non proprio o ha un’intestazione non aggiornata non dovrà fare nulla. Inoltre, se a utilizzare l’automobile è un familiare convivente, non va registrato nulla. Tuttavia, la circolare parla del familiare “purché convivente”. Dunque, nel caso in cui un familiare fosse residente in un’altra città e utilizzasse l’automobile di un genitore, dovrebbe ottemperare ai nuovi obblighi. Anche se, molto difficilmente sarà sanzionato chi prende in prestito un’auto privata da a un amico o un parente, in quanto non ci sono documenti che attestino l’inizio della “locazione gratuita” e conseguentemente la scadenza dei 30 giorni.
L’obiettivo di questa novità sarebbe quello di limitare le truffe e individuare meglio i responsabili di incidenti e infrazioni. Tra le altre categorie esentate dall’obbligo c’è quella che riguarda coloro che svolgono attività di autotrasporto soggetta a titolo autorizzativo: dagli autotrasportatori agli autobus passando per taxi e noleggio con conducente. Inoltre, nel caso di comodato di veicoli aziendali, il nome dell’utilizzatore non va annotato sulla carta di circolazione, ma solo registrato alla Motorizzazione.
A causa di una circolare poco chiara, in un primo momento sembrava che il raggio di azione di questa nuova norma fosse molto più ampio.
La circolare riguarda invece principalmente tutti i professionisti che utilizzano auto aziendali. Infatti, come recita il testo, “nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione conceda in comodato d’uso l’utilizzo del proprio veicolo ad un terzo, per un periodo superiore ai 30 giorni, il comodatario ha l’obbligo di darne comunicazione (all’ufficio della Motorizzazione civile) e richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione”.
Se necessario seguiranno aggiornamenti.
Valentina Luciani