Redazione – Capitano Ultimo avrà di nuovo la sua scorta, è quanto afferma la sentenza del Tar del Lazio inerente la
revoca della misura che può aver luogo soltanto dopo una valutazione approfondita e specifica sui rischi per l’incolumità del soggetto protetto. E’ illegittimo il provvedimento con il quale la Prefettura di Roma, nel settembre scorso, ha comunicato al colonnello Sergio De Caprio – il ‘Capitano Ultimo’ che arrestò Totò Riina – la revoca del dispositivo di protezione in suo favore disposto dall’Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza personale. Lo ha deciso il Tar del Lazio, valutando la questione nel merito – dopo che già sei mesi fa era stato accolto in via d’urgenza il ricorso presentato dall’Ufficiale dell’Arma – e ordinando all’Amministrazione di rivalutare la questione. Per il Tar “appare evidente come, a fronte di una così approfondita e specifica valutazione posta alla base della originaria erogazione della misura di protezione, la opposta decisione della revoca della misura non possa essere adottata se non sulla base di una valutazione e, dunque, di una motivazione, altrettanto approfondita e specifica in ordine alla situazione di rischio in cui versa il soggetto protetto”. Secondo il Tribunale, inoltre, “non può ritenersi, come dedotto dall’Amministrazione, che l’ampia discrezionalità che connota la materia comporterebbe che l’autorità procedente non sia tenuta a fornire elementi in ordine al venir meno del rischio, in quanto la revoca, operando su un provvedimento precedente fondato sulla sussistenza di un certo livello di pericolo, necessariamente deve dar conto, sia pure in misura sintetica ed adeguata al livello di riservatezza del procedimento, delle ragioni che sorreggono la decisione”. In sostanza, per i giudici amministrativi il Capitano Ultimo “ha documentato il compimento di alcuni atti intimidatori (in due occasioni sono state incendiate autovetture nelle vicinanze della sua abitazione) di cui è stato vittima, in ordine alla quali, allo stato, non sono stati acquisiti elementi tali da escluderne la natura dolosa indirizzata” nei suoi confronti; e “in ordine a tali episodi non risulta essere stata operata una nuova approfondita valutazione, ad opera delle competenti autorità, rispetto alla situazione di potenziale pericolo alla quale potrebbe essere ancora esposto l’interessato”.
Alla luce di queste considerazioni, per il Tar “il ricorso deve, quindi, essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di revoca” e “con obbligo per l’Amministrazione di rivalutare la situazione dell’interessato”.