Carsoli – Il consiglio comunale con i poteri sostitutivi del Commissario Straordinaro ha approvato per l’anno 2025, le aliquote Imu e detrazioni_:
“Prospetto aliquote
IMU – Comune di CARSOLI”, come sinteticamente di seguito riportate:
Prospetto aliquote IMU – Comune di CARSOLI
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze 0.6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale
D10) 0,10%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria
catastale D10 e D05) E CATEGORIA C01 1,01%
Terreni agricoli
Esenti ai sensi dell’art.
1, comma 758, della
legge 27 dicembre 2019
n. 160
Aree fabbricabili 1,01%
Altri fabbricati, inclusi D05 (fabbricati diversi dall’abitazione
principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) 1,05%
Fabbricati categoria C01 1,01%
Con medesimo atto deliberativo sono state deeterminate le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
“IMU” anno 2025:
a) per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad
applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati
al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la
percentuale di possesso;
b) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli
IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616 ed adibiti ad abitazione principale si detraggono fino a concorrenza del suo
ammontare € 200,00 rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione ad abitazione principale.
3) le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2025 a condizione che sia
stato rispettato il termine di cui al successivo punto 5 del presente dispositivo e che l’imposta
dovuta dovrà essere versata nel modo seguente:
– acconto 50% entro il 16 giugno 2025 pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per
l’anno 2024 (versamento in autoliquidazione);
– saldo con conguaglio entro il 16 dicembre 2025 sulla base delle aliquote deliberate dal
comune per l’anno 2025 (versamento in autoliquidazione)