Castel di Tora – Nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancia Italia) contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″, sono contenute disposizioni di finanza e tributi degli enti territoriali. In particolare:
IMU: abolita la prima rata, anno 2020, per il settore turistico
L’art. 177, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancia Italia) stabilisce che in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata della nuova IMU, per il settore turistico.
a) Stabilimenti balneari e termali
Non è dovuta la prima rata 2020 della nuova IMU relativa immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali.
b) Altri immobili del settore turistico
La non debenza della prima rata della nuova IMU, anno 2020, è accordata ad altri immobili del settore turistico. È stabilito che, per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata della nuova IMU relativa agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (sono gli alberghi e le pensioni) e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Rispetto alla fattispecie relativa agli stabilimenti balneari e termali, il legislatore concede l’agevolazione ” a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate”.
c) Si rammenta, inoltre, in vista della scadenza del 16 giugno p.v., che l’abolizione della TASI a partire dall’anno in corso, comporta che per il primo acconto 2020 dell’IMU, in attesa della deliberazione della nuova aliquota, andrà versata la metà della somma dovuta a titolo di IMU e TASI per il 2019, utilizzando il solo codice tributo per l’IMU.
Esenzione TOSAP/COSAP per i pubblici esercizi
L’art. 181 contiene l’esonero dalla TOSAP/COSAP per le imprese di pubblico esercizio.
a) L’esonero
È stabilito che, anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5, L. 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).
b) Le attività esonerate
Sono esonerate le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5, L. 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.
Si tratta degli:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
c) Presentazione domande per l’occupazione
Dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale (Ufficio tecnico comunale), con allegata la sola planimetria, in deroga al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive) e senza applicazione dell’imposta di bollo.
d) Deroga codice dei beni culturali
È stabilito che, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte degli esercenti le attività, innanzi viste, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività, innanzi viste, non è subordinata alle autorizzazioni di cui all’art. 21, concernente gli interventi soggetti ad autorizzazione, e all’art. 146, relativo alle autorizzazioni attinenti la gestione dei beni soggetti a tutela, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
e) Disapplicazione limite temporale
Viene sancito che per la posa in opera delle strutture amovibili, innanzi viste, è disapplicato il limite temporale di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-bis), D.P.R. n. 380 del 2001. Quest’ultima norma dispone che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale.
IL SINDACO
Cesarina D’Alessandro