L’Aquila. Il Consiglio regionale d’Abruzzo, con il voto favorevole della maggioranza di centrodestra, ha approvato il progetto di legge “Norme in materia di superamento delle Comunità Montane e disciplina dell’esercizio associato delle funzioni nei Comuni Montani”.
Si tratta di un intervento di riordino istituzionale dei territori montani e delle aree interne con un approccio normativo che disciplini il superamento delle ex Comunità montane e che spinga all’esercizio associato di funzioni nei Comuni montani.
La norma prevede la concessione di un contributo annuo per il finanziamento delle spese correnti ripartito in base ai seguenti requisiti: estensione del territorio montano; numero delle funzioni comunali esercitate in forma associata; numero dei Comuni dell’Unione montana; popolazione dell’Unione; indice di spopolamento. Lo stanziamento previsto per l’applicazione delle disposizioni presenti nel testo di legge è pari a 830 mila euro per il 2023, 1.330.000 per il 2024 e 2.050.00 per il 2025.
Come recita una nota del consiglio regionale, l’obiettivo è porre termine alla gestione commissariale delle ex Comunità montane e insediare organi di governo pienamente legittimati e rappresentativi del territorio, dare corpo all’esigenza di mantenere e non disperdere il legame associativo tra i comuni, succedere all’esperienza, ormai esaurita, delle comunità montane sopperendo all’inadeguatezza organizzativa dei piccoli comuni in modo da incentivare anche lo svolgimento delle funzioni associate, evitare la frammentazione e la dismissione del patrimonio mobiliare e immobiliare. Il testo delinea la trasformazione di diritto delle ex Comunità montane in Unioni montane con il trasferimento a queste di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, nonché patrimoniali. I commissari straordinari nella prima fase provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei sindaci per l’approvazione dello statuto provvisorio. E’ prevista la possibilità per gli enti comunali di recedere dall’Unione sia “ad origine” in seguito alla mancata approvazione dello statuto provvisorio sia in un momento successivo in corso di vita dell’Unione.