Decreto bollette: innalzato limite Isee per usufuire degli sconti
Dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, sale a 12mila euro il limite massimo dell’Isee familiare previsto per aver diritto ai bonus sociali sulle forniture di energia elettrica e di gas metano
ROMA – Grazie all’innalzamento dell’indicatore della situazione economica equivalente, cresce il numero dei cittadini che beneficiano dello sconto sulle bollette della luce e del gas per disagio economico. La modifica è contenuta nell’articolo 6 del Dl 21/2022. Per fruire della misura di sostegno, non occorre produrre alcuna istanza: il bonus è riconosciuto in maniera automatica a chi presenta la Dsu (dichiarazione sostitutiva unica) per accedere a una qualsiasi prestazione sociale agevolata.
I bonus sociali
Sono stati introdotti per aiutare i nuclei familiari in condizioni economiche difficili a sostenere le spese per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e di acqua. Per quanto riguarda il bonus elettrico, ne è previsto il riconoscimento anche in situazioni di disagio fisico, ossia quando il cliente (o un altro componente del suo nucleo familiare) è affetto da una grave malattia che richiede l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita (Dm 13 gennaio 2011); in tal caso, va presentata apposita domanda, allegando, tra l’altro, una certificazione dell’Asl attestante la situazione di grave condizione di salute, la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale, il tipo di apparecchiatura usata, le ore di utilizzo giornaliero e l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata.
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – in riferimento all’anno di competenza della Dsu.
Disagio economico
In linea generale, per beneficiare dei bonus sociali elettricità e gas per disagio economico, quelli cioè interessati dalla novità recata dal “decreto Ucraina-bis”:
- il cittadino deve appartenere a un nucleo familiare con indicatore Isee non superiore a 8.265 euro oppure a un nucleo familiare con almeno quattro figli a carico e Isee non superiore a 20mila euro o, ancora, a un nucleo familiare titolare di reddito/pensione di cittadinanza
- uno dei componenti del nucleo familiare deve risultare intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o di gas naturale con tariffa per usi domestici (cioè, che serve locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare), attivo (si considerano attive anche le forniture sospese temporaneamente per morosità), ovvero deve usufruire, in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare, di una fornitura condominiale, centralizzata, di gas per uso civile, attiva. Il gas naturale deve essere utilizzato per riscaldamento e/o uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria, mentre il contatore installato nell’abitazione non deve essere di classe superiore a G6, ossia la massima per le utenze domestiche.
Procedimento per il riconoscimento
Per beneficiare dei “bonus bollette”, non è richiesta la produzione di un’apposita domanda, ma è sufficiente presentare all’Inps la dichiarazione sostitutiva unica per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate (come nei casi dell’assegno di maternità, del bonus bebè, della tariffa ridotta per la mensa scolastica) e ottenere l’attestazione di un indicatore della situazione economica equivalente non eccedente il tetto fissato per l’accesso allo sconto su luce e gas (oppure essere titolare di reddito o di pensione di cittadinanza); con la Dsu, infatti, vengono fornite le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali necessarie a fotografare e valutare la situazione economica del nucleo familiare, che viene appunto espressa attraverso il valore Isee.
L’Inps, sulla base della dichiarazione sostitutiva unica presentata, invia al Sii (sistema informativo integrato) gestito da Acquirente unico Spa (è la società pubblica incaricata di acquistare energia elettrica alle condizioni più favorevoli sul mercato e di cederla alle imprese di vendita al dettaglio per rifornire gli utenti domestici e le piccole imprese che non acquistano sul mercato libero) i dati necessari per verificare l’ammissibilità all’agevolazione, in particolare che nessuno dei componenti del nucleo familiare sia già beneficiario del bonus sociale per l’anno di competenza della Dsu. In caso di esito positivo, il Sii, incrociando i dati ricevuti dall’Inps con quelli della banca dati contenente le informazioni sulle forniture di energia elettrica e di gas naturale (“Registro centrale unico”), ricerca se esiste un contratto intestato a uno dei codici fiscali dei componenti del nucleo familiare e, se lo individua, una volta accertato che lo stesso presenta le caratteristiche richieste dalla norma agevolativa, riconosce lo sconto in bolletta; altrimenti, la ricerca viene ripetuta in ciascuno dei mesi successivi, fino al termine dell’anno di validità dell’attestazione Isee, ossia il 31 dicembre dell’anno in cui è stata presentata la Dsu.
Entità dello sconto
La misura dei bonus sociali elettrico e gas è determinata dall’Arera (Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente), che provvede anche a un periodico aggiornamento. La riduzione sulla bolletta della luce varia in base alla numerosità del nucleo familiare indicato nella Dsu (1-2 componenti, 3-4 componenti, oltre 4 componenti); invece, lo sconto sul gas dipende, oltre che dal numero dei componenti del nucleo familiare Isee (fino a 4 e oltre 4), anche dalla categoria d’uso associata alla fornitura (solo acqua calda sanitaria e/o cottura cibi, solo riscaldamento, entrambi i tipi di utilizzo) e dalla zona climatica in cui è localizzata la fornitura (A/B, C, D, E, F).
È il caso di ricordare che nei mesi scorsi, per contrastare il “caro energia” e contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, sono state adottate altre misure ad hoc per i percettori dei bonus elettrico e gas. In particolare, per minimizzare gli incrementi della spesa, è stato disposto che l’Arera provvedesse a rideterminare la portata di quelle agevolazioni:
- per il quarto trimestre del 2021, fino a concorrenza dell’importo di 450 milioni di euro (articolo 3, Dl 130/2021 – deliberazione 28 settembre 2021)
- per il primo trimestre del 2022, fino a concorrenza dell’importo di 912 milioni di euro (articolo 1, comma 508, legge 234/2021 – deliberazione 30 dicembre 2021)
- per il secondo trimestre del 2022, fino a concorrenza dell’importo di 400 milioni di euro (articolo 3, Dl 17/2022 – deliberazione 30 marzo 2022)
Novità a carattere transitorio
Per accrescere l’efficacia dell’agevolazione e semplificare le procedure per il suo riconoscimento, il decreto 29 dicembre 2016 del ministero dello Sviluppo economico apportò alcune modifiche alla disciplina del bonus elettrico, anche con riguardo alla soglia Isee di accesso. Il tetto, all’epoca, fu fissato a 8.107,5 euro, valore che, successivamente, l’Arera, in attuazione di quanto previsto dallo stesso decreto Mise, ha aggiornato al vigente importo di 8.265 euro.
Su di esso è ora intervenuto l’articolo 6 del Dl 21/2022: per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022, il tetto dell’Isee per l’accesso ai bonus sociali elettricità e gas è innalzato a 12mila euro. (www.dire.it)