Redazione – Per poter votare occorre presentarsi presso il proprio seggio elettorale muniti della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. Qualora la tessera elettorale sia stata smarrita o sia deteriorata, si può chiedere il duplicato o l’attestato sostitutivo rivolgendosi anche nel giorno della votazione, all’Ufficio elettorale del Comune di iscrizione nelle liste
elettorali. Ad ogni elettore viene consegnata una scheda di colore verde con una matita copiativa. Sulla scheda l’elettore può esprimere il proprio voto sia per il candidato alla Presidenza della Regione sia per una qualunque delle liste circoscrizionali collegata al medesimo candidato presidente. E’ inoltre possibile esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome dei candidati presenti nella medesima lista. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. Il voto espresso per una delle liste circoscrizionali è contestualmente assegnato alla lista votata ed al candidato
presidente al quale la stessa è collegata. Il voto espresso per il solo candidato Presidente è attribuito al solo Presidente. Il voto espresso per più liste collegate allo stesso candidato Presidente è attribuito al solo candidato Presidente. La preferenza espressa per uno o due candidati appartenenti alla stessa lista, comporta l’automatica attribuzione del voto
anche alla lista circoscrizionale ed al candidato Presidente. Non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui
collegate è nullo. Il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo. Espresso il voto, la scheda deve essere ripiegata e consegnata insieme alla matita copiativa. Il Presidente del seggio accerta che la scheda restituita sia piegata correttamente e la deposita nell’urna. Le rappresentazioni grafiche contenute nel presente manifesto sono mere esemplificazioni delle modalità con le quali si esprime il voto e non riproducono fedelmente il modello della scheda elettorale previsto dall’art. 8 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9.