Abbiamo ricevuto una richiesta di chiarimenti sul tema delle indennità di carica, di seguito una panoramica sintetica sulle somme spettanti, decurtazioni e modalità varie che di seguito specifichiamo con questo editoriale
Editoriale – La legge Nazionale ha stabilito in alcune specifiche tabelle la misura e le modalità di attribuzione delle somme “spettanti” a chi svolge una pubblica funzione. Dette tabelle nei casi dei comuni italiani, sono state elaborate tenendo conto di alcuni fattori, tra i quali la fascia di popolazione residente, e la “condizione giuridica” del soggetto che ne è intestatario. L’indennità di carica è un “diritto soggettivo”, in quanto non segue l’organo amministrativo di riferimento nel suo complesso, ma bensì viene computata in base al tipo di lavoro che svolge l’amministratore in carica. La legge ha differenziato gli importi, anche in relazione dell’incarico e delle relative responsabilità civili e penali in cui si può incorrere con l’adozione degli atti pubblici. Il parametro iniziale è quello del Sindaco, cui viene attribuita una determinata indennità spettante. Detto importo viene calcolato anche in base al lavoro che svolge il sindaco (o assessore) in carica.
La legge stabilisce ad esempio che detto importo debba essere ridotto nella misura del 50% se la persona se il Sindaco sia dipendente di Pubblica Amministrazione. Questo perché il Sindaco dipendente di P.A., o assessore comunale, usufruisce di permessi orari e giornalieri per l’esercizio dell’attività sindacale, (riunioni, giunta, consigli ecc.) durante i quali può non recarsi al posto di lavoro, ma essendone regolarmente retribuito. Tralaltro in alcuni casi le aziende private possono anche chiedere il rimborso all’Ente dei giorni di assenza dal lavoro dell’Amministratore. Agli amministratori che si trovano in condizione giuridica di “libera professione” viene corrisposta dunque la misura intera tabellare.
La legge poi dispone alcune altre e periodiche riduzioni, come nel caso del mancato rispetto del patto di stabilità per il quale è prevista una riduzione automatica del 30% a carico di tutti gli amministratori in carica relativamente al periodo in esame. Quindi l’indennità spettante del Vice Sindaco è stabilita nella misura del 55% di quanto previsto per il Sindaco, mentre per gli assessori è previsto il 45%.
Non appena si viene eletti alla carica, l’Ufficio Finanziario dopo aver richiesto a ciascun amministratore il proprio stato giuridico ne stabilisce l’entità applicando i parametri di legge. Nel caso dei Consiglieri Comunali invece viene computato un gettone di presenza per la partecipazione ai consiglieri Comunali, di minima entità. Ogni amministratore dunque è titolare di un “diritto soggettivo” derivante dalla carica ricoperta. Pertanto nella sua individualità il soggetto può scegliere liberamente di ridurre a suo piacimento, la misura della indennità di carica, con una semplice comunicazione personale da inoltrare all’Ufficio finanziario indicandone la relativa decorrenza e durata. In assenza di tale “richiesta specifica” l’ente corrisponde quanto stabilito dalla legge.
Essendo quindi un diritto oggettivo, nello specifico non serve alcun atto deliberativo che modifichi la natura degli importi spettanti, ogni amministratore può liberamente ed autonomamente decidere se e quanto decurtare dal proprio stipendio. L’ufficio finanziario ha l’obbligo di mettere in bilancio le somme effettivamente spettanti, per un ammontare pari alle risultanze delle condizioni giuridiche dei beneficiari ed alle loro eventuali quote poste in riduzione. In sostanza basta una comunicazione scritta all’ufficio ragioneria, con cui si richiede l’entità della decurtazione o della eventuale rinuncia totale alla indennità di carica. Le somme “risparmiate” sulle somme spettanti possono essere accantonate a livello generale oppure essere poste in variazioni di bilancio per rimpinguare altri capitoli. @direttore