L’Abruzzo entra nella Zes unica: dal 2024 nuovi contributi alle strutture produttive
Viene riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un contributo sotto forma di credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive
L’Aquila – Approda in Gazzetta Ufficiale, con la serie generale n. 219, il decreto legge n. 124 del 19 settembre 2023 contenente misure in materia di coesione e rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese. Il provvedimento, approvato lo scorso 7 settembre in Consiglio dei ministri, prevede l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, della nuova Zona economica speciale denominata “Zes unica”, con specifiche agevolazioni, che comprenderà i territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Con la nuova norma viene previsto anche un sistema di governance della Zes unica con cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale saranno attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio della nuova Zona.
L’istituzione della nuova Zes unica trova corpo al Capo III del decreto Sud, in cui, all’articolo 15 si prevede un’autorizzazione unica per l’avvio delle attività produttive per le imprese già operative o che si insedieranno e, per quanto d’interesse fiscale, all’articolo 16 il riconoscimento, per l’anno 2024, di un contributo emesso sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, destinato alle imprese ubicate nei territori indicati dalla norma che effettuano acquisti di beni strumentali destinati a strutture produttive.
Per la concessione dell’agevolazione sono riconosciute valide le spese effettuate per l’acquisto, anche in leasing o con altri contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie, destinati a strutture produttive di nuovo impianto o già esistenti sul territorio.
Sono riconosciuti anche gli acquisti di nuovi terreni e l’acquisizione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano in determinati settori (industria siderurgica, carbonifera e lignite, trasporti e relative infrastrutture, produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, banda larga, nonché creditizio, finanziario e assicurativo). Sono escluse anche le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e le imprese in difficoltà secondo la normativa comunitaria.
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili, comunque, i progetti di investimento di importo inferiore a 200mila euro.
Il limite di spesa destinato al credito d’imposta per l’anno 2024 sarà determinato con un decreto del ministero per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr, da emettere, di concerto con il Mef, entro il 30 dicembre 2023.
Per Zona economica speciale, ricordiamo, si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali, da parte di aziende già operative e di nuovo insediamento, può beneficiare di speciali agevolazioni relativamente a investimenti e altre attività di sviluppo dell’impresa.
Nel caso della Zes unica il Piano strategico, da approvare con decreto interministeriale, ha durata triennale, definisce, anche in coerenza con il Pnrr, la politica di sviluppo della Zona e individua i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della Zes unica, anche in modo differenziato per le Regioni che ne fanno parte.
Per favorire un’immediata e semplice conoscibilità della Zes unica e dei benefici connessi, precisa il decreto legge, viene istituito il portale web dedicato, che fornisce tutte le informazioni, anche in lingua inglese, dei vantaggi riconosciuti alle imprese.