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L’Aciam rompe il silenzio sul caso Tari di Avezzano

Con il presente comunicato ACIAM S.p.A., fino ad oggi rimasta in ossequioso e fiducioso silenzio, intende far chiarezza in merito al procedimento di cui in oggetto e, in particolare, in ordine ai contenuti dell’Ordinanza resa dal Tribunale di L’Aquila, in data 16.09. u.s. a definizione del procedimento cautelare azionato dal Comune di Avezzano.

            Al fine di rendere intellegibili i contenuti del provvedimento, occorre tuttavia ripercorrere l’iter processuale.

 Il Comune di Avezzano, mediante ricorso depositato in data 07.06 u.s. presso la Cancelleria del Tribunale di L’Aquila, ha impugnato le deliberazioni assembleari del 21.12.2021 e del 09.03.2023, a mezzo delle quali l’Assemblea dei Soci di ACIAM S.p.A. ha approvato un incremento delle tariffe di conferimento presso l’impianto di Aielli (AQ), ivi deducendo plurimi vizi d’invalidità (annullabilità e nullità) e chiedendone contestualmente la sospensione in via cautelare.

ACIAM S.p.A, si è ritualmente costituita in giudizio, col ministero dell’Avv. Antonio Della Pietra, eccependo (ex plurimis) in via preliminare e di rito, l’inammissibilità tout court della domanda cautelare (art. 2378 c.c.), poiché proposta contestualmente e congiuntamente alle domande di merito (impugnativa deliberazioni), e in via principale, la radicale infondatezza tanto della domanda cautelare, quanto delle domande di merito.

Il Tribunale dell’Aquila, con l’Ordinanza del giorno 16.09 u.s., in applicazione del principio processuale della c.d. “ragione più liquida”, in forza del quale il Giudice può pronunziarsi su di una questione che appaia di agevole soluzione e idonea dirimere l’intera controversia evitando lo scrutinio di tutte le altre, in pieno accoglimento dell’eccezione formulata da ACIAM S.p.A., ha dichiarato l’inammissibilità della domanda cautelare formulata dal Comune di Avezzano ed ha convertito il rito, poiché la domanda era stata erroneamente introdotta con ricorso, anziché con atto di citazione (come da disposto normativo).

Tanto premesso, è di tutta evidenza che le dichiarazioni recentemente rese dalle rappresentanze del Comune di Avezzano, secondo cui il “Tribunale ha disatteso e rigettato le aspettative di ACIAM di ritenere inammissibile ed infondato nel merito le impegnative alle delibere assembleari ACIAM”, risultano fallaci e offrono una non corretta ricostruzione di quello che è stato, ad oggi, il decisum del Tribunale di L’Aquila che, occorre ribadirlo, non ha affatto disatteso e rigettato le domande di ACIAM S.p.A. volte a sentir dichiarare infondate le impugnative delle deliberazioni assembleari. In particolare, come già riferito, il Tribunale di L’Aquila, in accoglimento dell’eccezione formulata dalla stessa ACIAM S.p.A., ha dichiarato la domanda cautelare inammissibile, potendosi così esimere dal vagliarne la fondatezza nel merito. Parimenti non conforme al vero è che il “Tribunale abbia invitato il comune di Avezzano a formalizzare l’istanza cautelare di sospensiva delle deliberazioni in un atto autonomo rispetto all’azione promossa”, essendosi limitato per converso a sancire che il Comune di Avezzano potrà, eventualmente, riproporre la domanda cautelare con atto separato.

Alla luce di quanto poc’anzi riferito, ACIAM S.p.A. esprime la propria soddisfazione per l’esito del procedimento cautelare e confida che sia non dissimile anche l’esito del procedimento di merito, certa della correttezza del proprio operato.      Lo rende noto Aciam Spa in una nota stampa.