Roma – Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Antonello Aurigemma, ha approvato all’unanimità (42 voti) la proposta di legge n. 27 del 15 maggio “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità”, illustrata dall’assessore regionale ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona, Massimiliano Maselli.
“Con l’approvazione di questa legge andremo ad istituire una figura che dovrà garantire i diritti sacrosanti della disabilità”, ha esordito l’assessore. “In Regione Lazio abbiamo il garante dei minori, il garante dei detenuti, mancava però questa figura importante, che sarà la vera sentinella e dovrà relazionare ogni sei mesi alla Giunta e poi ogni anno al Consiglio regionale”, ha aggiunto Maselli.
Dopo la relazione dell’assessore, numerosi consiglieri regionali sono intervenuti al dibattito (e nelle successive dichiarazioni di voto), a partire dalla presidente della commissione Sanità, Alessia Savo (FdI), la quale ha messo in evidenza il clima collaborativo e costruttivo che ha accompagnato i lavori della settima commissione, consentendo un rapido esame del testo e l’approvazione di numerosi emendamenti. Circostanza che ha trovato riscontro anche negli interventi successivi – tutti di apprezzamento per il provvedimento – da parte dei consiglieri di minoranza Marta Bonafoni (Pd), Rodolfo Lena (Pd), Marietta Tidei (Azione-Italia viva) e Roberta Della Casa (M5s). Giudizi positivi sulla nuova legge e sul percorso che ha portato alla sua approvazione, sono stati espressi anche dai consiglieri di maggioranza intervenuti al dibattito: Daniele Sabatini e Laura Corrotti (FdI), Cosmo Mitrano (FI), Giuseppe Emanuele Cangemi e Orlando Tripodi (Lega), Mario Luciano Crea (Lista Rocca) e Nazzareno Neri (Udc).
Ha chiuso il dibattito il presidente della Regione, Francesco Rocca, che ha parlato di “passo fondamentale per le politiche di inclusione nella nostra Regione” e si è detto sicuro che “sarà individuata una persona di altissimo profilo come Garante”.
La proposta di legge n. 27 si compone di 9 articoli.
L’articolo uno stabilisce che il Garante ha il compito principale di “promuovere la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità” e che lo stesso, nell’esercizio delle proprie funzioni, “non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge la propria attività con imparzialità, in autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione”. Il successivo articolo due definisce i soggetti destinatari, ovvero, “i residenti o domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale, la cui condizione sia stata accertata ai sensi della legge 104/1992 nonché in favore delle persone la cui disabilità sia in via di accertamento e in attesa del riconoscimento definitivo”.
Nell’articolo tre vengono elencate nel dettaglio le funzioni del Garante, tra le quali sono ricomprese:
– la vigilanza sull’assistenza e sulla tutela alle persone con disabilità; sulle loro condizioni nelle strutture residenziali e semiresidenziali, socioassistenziali e sociosanitarie del Lazio; sulle garanzie per le pari opportunità nell’accesso all’istruzione di ogni ordine e grado e per le pari condizioni in ambito lavorativo; sull’attuazione della normativa vigente in materia di istituzione del disability manager;
– la promozione della sensibilizzazione al pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità e alla piena inclusione sociale; degli interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di discriminazione, di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso a danno della persona con disabilità in tutti gli ambiti della vita associata; della piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilità, con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche, sensoriali e digitali; di eventi formativi, professionalizzanti e di aggiornamento dei soggetti che operano a favore delle persone con disabilità;
– la segnalazione, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti di atti e comportamenti offensivi, discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità della persona con disabilità; della necessità di interventi sostitutivi in caso di inadempienza, condotte omissive e gravi ritardi nell’azione delle amministrazioni competenti a tutela delle persone con disabilità;
– la possibilità di proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell’attività amministrativa per una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità; di raccogliere ed elaborare dati sulla condizione delle persone con disabilità e di sostenere studi e ricerche in materia anche in collaborazione con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; di promuovere iniziative, rivolte in particolare ai giovani, per la sensibilizzazione e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nei confronti di persone con disabilità.
Per lo svolgimento delle sue funzioni il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni pubbliche e private e ha diritto di ottenere dagli uffici regionali, dalle aziende sanitarie locali, dagli enti, istituti e società a partecipazione regionale, dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp), dai Comuni e da ogni altro ente pubblico, le informazioni, gli atti e i documenti necessarie allo svolgimento del suo incarico.
L’articolo quattro prevede le relazioni del Garante agli organi istituzionali sulle attività svolte: alla Giunta e alla commissione consiliare competente in materia di servizi sociali (ogni sei mesi); al Consiglio regionale (attraverso una relazione annuale pubblicata anche sul Burl); al Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità e alla Cabina di regia (annualmente).
Nei successivi articoli, la proposta di legge disciplina la struttura organizzativa (articolo 5), l’elezione, le cause di incompatibilità e di revoca dell’incarico (articolo 6), trattamento economico (articolo 7, pari alla metà dell’indennità spettante ai consiglieri regionali), norma finanziaria (articolo 8) ed entrata in vigore (articolo 9).
Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con le medesime modalità previste per l’elezione del Difensore civico regionale, dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta. È scelto tra persone che dispongano di particolare competenza ed esperienza nel settore o che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di particolare responsabilità e rilievo nell’ambito delle materie sociali.
La carica di Garante è incompatibile con quella di membro del Parlamento italiano ed europeo e del Governo nazionale; di consigliere e assessore regionale, provinciale e comunale; di sindaco e consigliere della Città Metropolitana; di sindaco; di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica; di amministratore o dirigente di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione. La carica di Garante è altresì incompatibile con l’esercizio, durante lo svolgimento dell’incarico, di un’attività che possa presentare un conflitto d’interessi, anche potenziale, con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un’attività di lavoro subordinato a tempo pieno.
Prima dell’inizio dei lavori odierni, il presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma, ha invitato l’Aula a osservare un minuto di silenzio per ricordare Michelle Causo, la ragazza uccisa nei giorni scorsi a Roma, nel quartiere di Primavalle.