Nuovo colpo di Tasse per le autostrade, ponti e viadotti dovranno pagare l’occupazione di suolo pubblico ai comuni
Carsoli – Non c’è pace per le autostrade e specificamente anche per le A24 e A25, le quali in forza di una sentenza promulgata dalla Corte di Cassazione (la n. 19693) ha stabilito che i viadotti autostradali sono soggetti a Tosap in capo alla società concessionaria poiché sono opere non realizzate dallo Stato ma costruite da un privato. I Giudici, in linea con le precedenti pronunce dunque hanno ribadito che ai viadotti interamente realizzati da privati (concessionaria) non è applicabile l’esenzione di cui all’art. 49, lettera a), Dlgs 507/1993 poiché quest’ultima riguarda le opere direttamente realizzate dallo Stato e da altri enti pubblici. La notizia che interessa tutto il territorio nazionale sta suscitando interesse in quei comuni ove sono situati diversi chilometri di ponti e viadotti, i quali vedranno rimpinguare le proprie casse con i versamenti che le concessionarie dovranno eseguire. Ma si tratta ovviamente di ulteriori costi aggiuntivi che creano una certa suspence in un momento particolarmente delicato. E’ infatti recente la riduzione degli aumenti raggiunta in seguito alle azioni di numerosi sindaci laziali ed Abruzzesi, ed ora questo nuovo aggravio potrebbe essere un fulmine a ciel sereno. Saranno i comuni stessi, in base alle tariffe vigenti ed ai regolamenti (che potranno essere adeguati) che dovranno esigere i pagamenti dalle società concessionarie.
Alcune di pensiero avevano in passato sollevato l’ipotesi che l’opera in questione potesse rientrare tra quelle inquadrabili nella definizione di “occupazioni necessitate” ovvero quelle occupazioni eseguite da privati per conto di enti pubblici. La Corte però ha evidenziato come la nozione è valida per i lavori che l’ente pubblico non può svolgere direttamente e affida a privati, pur perseguendo uno scopo tutto ascrivibile al soggetto pubblico, ad esempio gli appalti di manutenzione degli edifici pubblici. I viadotti però sono funzionali allo svolgimento di un’attività commerciale con fine di lucro e la Corte ricorda che le norme di esenzione sono ad applicazione tassativa, insuscettibili di interpretazione per analogia.
I Giudici infine hanno evidenziato come il titolare della concessione autostradale fosse soggetto diverso dall’impresa che aveva effettivamente realizzato i lavori, osservando (in contrasto con i dettami dell’art. 39 del Dlgs 507/1993) che l’occupante di fatto realizza il presupposto impositivo alla pari dell’occupante di diritto.