ROMA – Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici dal prossimo 30 giugno ed estensione degli obblighi di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022.
Sono le principali novità in materia fiscale introdotte dal D.L. n. 36/2022 (all’art. 18, commi 1, 2 e 3) per dare attuazione ad alcuni obiettivi fissati nel PNRR, riassunte nella circolare n. 8 del 7 giugno 2022 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Chi effettua l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, dovrà dotarsi già dal 30 giugno 2022, e non più dal 1° gennaio 2023, del Pos e accettare pagamenti elettronici. In caso contrario, sarà applicata una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata. Obbligo, tuttavia, che non si applica per “oggettiva impossibilità tecnica”: in questi casi, infatti, saranno applicate le norme generali sulle sanzioni amministrative previste dalle Legge n. 689/1981, con riferimento alle procedure e ai termini, a eccezione dell’articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta.
Il documento si concentra poi sull’altra novità introdotta dal decreto legge citato, ai commi 2 e 3 dell’art. 18, ovvero l’entrata in vigore dal prossimo primo luglio dell’obbligo di trasmettere la fattura in modalità elettronica anche per nuove categorie di soggetti titolari di partita IVA, che finora erano esclusi. Si tratta di soggetti in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011), contribuenti in regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014) e associazioni che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge n. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori ai 65mila euro. Un cenno, infine, al regime transitorio per l’emissione delle fatture e ai soggetti esclusi dall’obbligo.