ROMA 31 ago 2022 – Con l’esame dei contenuti del decreto legge 73/2022, la cui legge di conversione 122/2022 con le modifiche apportate dal Parlamento è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 193 del 19 agosto è stata indtrodotta meno Iva per chi ricorre alla sanità privata: esenzione per la prestazione del professionista (chirurgo, anestesista) al paziente della clinica non convenzionata con il servizio sanitario e aliquota del 10% per i servizi di ricovero e cura nonché per quelli di alloggio resi agli accompagnatori dei ricoverati. A tal fine, sono stati operati due interventi sulla legge Iva” (Dpr 633/1972): · il regime di esenzione per le prestazioni rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie è stato esteso alle ipotesi in cui le prestazioni sono rese dalla casa di ricovero e cura non convenzionata che, a sua volta, le acquista da un terzo soggetto in regime di esenzione. In tale circostanza, l’esenzione si applica alla prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto al fornitore terzo (articolo 10, primo comma, n. 18); · l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10%, già riconosciuta alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive, è stata estesa alle prestazioni di ricovero e cura (comprese quelle di maggiore comfort alberghiero, quali telefono e televisore) diverse da quelle esenti, nonché alle prestazioni di alloggio fornite – anche da case di cura non convenzionate – agli accompagnatori dei ricoverati e alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, con l’esclusione, quindi, in questo caso, delle case di cura non convenzionate (tabella A, parte terza, n. 120).