Carsoli – Relativamente alla gara del 31/ 1/2018 REAL CARSOLI – PRO CELANO, Il Giudice Sportivo della FGCI Abruzzo si è prounciato con la seguente delibera:
– visto il reclamo della società Real Carsoli, fatto pervenire nel rispetto dell’abbreviazione dei termini di cui al C.U.N.178 della F.I.G.C del 19/6/2017, con il quale si chiede sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Pro Celano, per avere questa impiegato nella gara indicata in oggetto il calciatore Severini Antonio, nato il 12/6/1997, che risulta squalificato per una gara per recidiva in ammonizione come da Comunicato Ufficiale del C.R.A. n.29 del 30/11/2017;
– esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dalla quale si evince che il calciatore Severini Antonio è stato squalificato per recidiva in ammonizione in occasione della gara di Coppa Regione del 22/11/2017 e che lo stesso doveva scontare il turno di squalifica nella prima giornata utile della stessa competizione, ai sensi dell’art 19 C.G.S.;
– riscontrato dagli atti ufficiali di gara che il Severini Antonio ha preso parte sia all’incontro del 17/1/2018, prima gara utile in cui doveva scontare la squalifica inflitta con il C.U.N. 29/2017 cit., sia all’incontro del 31/1/18, gara oggetto del reclamo in esame;
– visti gli artt. 17, comma 5, 19 e 33 C.G.S. DELIBERA
1) di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di infliggere alla società Pro Celano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 a favore della società Real Carsoli;
2) di inibire il dirigente accompagnatore della soc. Pro Celano sig. Moscarella Mario fino la 14/02/2018;
3) di accreditare la tassa di reclamo.