Roma – Nella circolare n. 14/2023, l’Agenzia ha fornito precisi chiarimenti utili ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità, relativi all’anno d’imposta 2022. Con questo approfondimento si vuole concentrare l’attenzione sulle detrazioni delle spese di istruzione che, da sempre, rappresentano un costo rilevante per le famiglie italiane.
Istruzione universitaria
Spetta una detrazione nella misura del 19% delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri. La percentuale deve essere calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale, se non è statale, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del ministero dell’Università e della Ricerca (decreto ministeriale n. 1406/2022).
Si tratta, in generale, delle spese sostenute per la frequenza di: corsi di istruzione universitaria; corsi universitari di specializzazione; corsi di perfezionamento tenuti presso l’università; master universitari; corsi di dottorato di ricerca; istituti tecnici superiori (Its), in quanto equiparati alle spese universitarie; nuovi corsi istituiti presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati; corsi statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (conservatori, istituti superiori di studi musicali, accademie di belle arti statali, accademia nazionale d’arte drammatica accademia nazionale di danza, istituti superiori per le industrie artistiche – Afam).
Non sono, invece, detraibili le iscrizioni presso istituti musicali privati.
Sono agevolabili: le tasse di immatricolazione e iscrizione (anche per gli studenti fuori corso); le spese sostenute per la “ricognizione” (si tratta di un diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, che consente di riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione); le soprattasse per esami di profitto e laurea; la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria; la frequenza dei Tirocini formativi attivi (Tfa) per la formazione iniziale dei docenti istituiti presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei Cfu/Cfa per l’accesso al ruolo di docente.
Va da sé che, la detrazione in esame spetta per le spese sostenute nel 2022, anche se riferite a più anni.
Invece, il bneficio non spetta per: i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria”; le spese relative all’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari e di vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola; le spese sostenute per la frequenza all’estero di una scuola professionale privata di danza; le somme versate a un’associazione riconosciuta dal Mur per il supporto tecnico-logistico connesso all’acquisizione di crediti formativi necessari per l’accesso a un concorso pubblico per docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado.
Per le spese per frequenza di corsi universitari all’estero, ai fini della detrazione, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale, mentre, per le spese sostenute per la frequenza di corsi post laurea all’estero, ai fini della detrazione, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.
La detrazione in parola spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120mila euro; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240mila euro e sempre che la spesa sia effettuata con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Istruzione diverse da quelle universitarie
Sono detraibili, sempre nella misura del 19%, i costi di istruzione diverse da quelle universitarie.
La legge della “buona scuola”, la n. 107/2015, ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono state distinte da quelle universitarie. La detrazione spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.
Lo sconto d’imposta è riconosciuto in relazione alla frequenza di: scuole dell’infanzia (scuole materne); scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie); scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore); sia statali sia paritarie private e degli enti locali.
Il beneficio fiscale è applicabile anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria.
Considerato che la normativa circoscrive l’agevolazione alle sole scuole del “sistema nazionale di istruzione”, le spese di istruzione diverse da quelle universitarie sostenute all’estero non sono agevolabili.
Rientrano nella detrazione in esame, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica che, pertanto, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, che danno diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del Tuir.
Stiamo parlando, nello specifico, delle spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola. In questi casi la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Vi rientrano anche le spese per le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, eccetera, svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza), nonché quelle per il servizio di trasporto scolastico, anche se reso da terzi.
Al riguardo, la circolare precisa che, se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. Viceversa, la delibera va richiesta nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad esempio, all’agenzia di viaggio).
La detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è cumulabile con quella spettante per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale (articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del Tuir). Pertanto, ad esempio, un genitore che ha sostenuto la spesa per il servizio di trasporto scolastico per un figlio e che abbia acquistato anche l’abbonamento al servizio di trasporto locale potrà fruire di entrambe le detrazioni, ricorrendone i relativi presupposti.
La detrazione – che non spetta per le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado – è calcolata su un importo massimo di 800 euro per l’anno 2022 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto e non è cumulabile, con riferimento al singolo alunno, con quella prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera i-octies), Tuir, per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione in esame non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali. Il contribuente con due figli, se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica, può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali di cui al citato articolo 15, comma 1, lettera i-octies, del Tuir.
Anche per questa agevolazione vige il limite reddituale, pertanto, la stessa è riconosciuta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120mila euro, mentre, in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240mila euro.
Infine, anche in questo caso, vale la regola della “tracciabilità”, quindi non possono essere detratte spese sostenute in contanti o con metodi di pagamento non tracciati.