Rifiuti, Aciam smentisce il sindaco di Carsoli. Unione comuni vota delibera “Salvatutto”
Insieme a Carsoli contrario anche Celano e San Vincenzo Valle Roveto, astenuto San Benedetto dei Marsi
Avezzano. L’Unione dei Comuni vota compatta per la delibera “Salva – Aciam”. Sindaci e amministratori decidono di intraprendere la strada della modifica dello statuto per poter assicurare un futuro certo all’azienda partecipata che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in diversi comuni del territorio. Nel consiglio di questo pomeriggio la maggioranza dei componenti dell’Unione dei Comuni – che detiene l’8,50% delle quote della partecipata – ha scelto di votare la delibera “Salva – Aciam”, contrari Celano (rappresentato dal sindaco Settimio Santilli), Carsoli (Velia Nazzarro), e San Vincenzo (opposizione). Il rappresentante di San Benedetto si è astenuto. A inizio mese anche il Comune di Avezzano (che ha il 12.20%) ha votato a favore delle modifiche statutarie.
Aciam questa mattina 1 Agosto 2024 – ndr – è intervenuta con un comunicato stampa in cui replica al sindaco di Carsoli Velia Nazzarro:
di seguito la nota integrale pervenuta scaricabile e/o consultabile:
Ora si apre quindi una nuova fase per la società mista pubblico – privato, con soci pubblici, Enti locali, detentori di azioni denominate di categoria A (51% del capitale sociale) e soci privati, 49% del capitale sociale. La partecipata nel 2022 ha registrata una perdita, immediatamente ripianata, di € 192.346,00, imputabile in massima parte, alle difficoltà di avvio dell’impianto di compostaggio di Aielli, con conseguente disequilibrio del business plan, di per sé quasi completamente orientato al trattamento dell’organico.
La situazione, poi, è peggiorata a fine 2023 tanto che nell’assemblea dei soci del marzo scorso è stato subito riferito il difficile periodo che si stava affrontando annunciando la necessità di procedere alla composizione negoziata della crisi (ex art.17 D.Lgs.14/2019), per salvaguardare le 90 famiglie dei lavoratori e la continuità aziendale.
Il Giudice del tribunale di Avezzano nel maggio scorso ha riconosciuto i presupposti per l’applicazione della procedura di composizione negoziata. Evidenziata la modifica dello statuto, individuato come passaggio necessario per operare la ricapitalizzazione della società. Con l’ok del Comune di Avezzano e ora dell’Unione dei Comuni, alla quale devono seguire le delibere di ciascun Comune, si è fatto un passo avanti verso il salvataggio di Aciam.
Per i vertici di Aciam “iI sindaco riferisce che i Comuni dovrebbero, questo su indicazione dell’Agir (sarebbe curioso verificare la veridicità di tale suggerimento), “raddrizzare” l’assetto societario di Aciam provvedendo a selezionare il socio privato con gara a doppio oggetto (dunque affidandogli anche un non meglio specificato servizio); questo iter, che secondo il sindaco sarebbe espressione del principio di legalità, non trova alcun conforto nelle previsioni del TUSPP, d’altronde e semplicemente favolistico (per non dire giuridicamente insensato o impossibile) pensare di poter sostituire il socio privato oggi presente e selezionato con gara pubblica (avente ad oggetto una partecipazione senza termine, poichè indetta sotto la previgente normative) indicendo una nuova gara. II sindaco, nuovamente, erra nel sostenere che la modifica statutaria (parte integrante del piano di risanamento) determina la fuoriuscita degli Enti della compagine sociale, circostanza semplicemente false e capziosa; sul punto, e doveroso distinguere due fasi che, infatti, sono distinte, da un lato Ia modifica statutaria (con superamento della distinzione tra quote), dall’altro I’aumento di capitale, che potrebbe essere sottoscritto dai soci pro quota.
La modifica dello statuto non solamente non determina la fuoriuscita degli Enti (sfugge in forza di quale istituto o principio), bensì determina un maggiore apprezzamento (valore) delle loro quote (acquistabili anche da terzi “non Enti”), la circostanza poi che gli Enti non possano sottoscrivere I’aumento di capitale discende, viceversa, dal difetto del vincolo di scopo e di attività mancanza che avrebbe dovuti sospingere già da tempo a dismettere la propria partecipazione; la “fuoriuscita” dalla compagine sociale può derivare ora della determinazione di alienare le quote, ora dalla determinazione di non sottoscrivere I’aumento di capitale a condizione che gli altri soci sottoscrivano le quote inoptate (c.d. ‘annacquamento”) (sul punto va esclusa la possibilità per gli Enti che non conferiscono in ACIAM di sottoscrivere quote inoptate di altri Enti).
In sintesi, la modifica statuaria non determina Ia fuoriuscita dell’Ente, determina un maggiore apprezzamento della partecipazione (facilitando Ia dismissione) e non obbliga gli Enti a fuoriuscire dalla Società (v. infra).
L’ultimo punto menzionato sopra merita maggior spazio, il sindaco, senza validi riferimenti normativi, seguita a sostenere che gli Enti non potrebbero permanere all’interno di una Società che presenti la maggioranza delle quote in “mano private”, tale tesi merita secca smentita; l’art. 17 TUSPP (citato senza gran fortuna) prevede una quota minima di partecipazione del socio privato, inoltre, non tutte le società “miste” devono essere società a “controllo pubblico”, cosi come conferma l’art. 17, c. 5 del TUSPP (gli statuti “possono” contenere […]).
II sindaco, in modo non esattamente lineare, riferisce poi da un lato che, in difetto dell’attuazione del “raddrizzamento”, sarebbe da favorirsi una liquidazione della società (il modo giusto per salvaguardare 90 posti di lavoro e per riscontrare le riferite richieste di soccorso dei dipendenti!), dall’altro suggerisce di bandire procedure ad evidenza pubblica per alienare le quote, non avvedendosi (infatti inverte palesemente i passaggi) che la modifica statutaria e it superamento della distinzione tra categorie di quote costituisce la premessa di quella procedura e, soprattutto (anche questo sfugge), una simile modifica esigerebbe anche it voto favorevole del Socio privato.
La richiesta di aggiornamenti e ulteriori dati di bilancio appare palesemente dilatoria, ciò in quanto avanzata, com’e evidente, at solo fine d’insinuare dubbi sull’assenza di uno stato di crisi che e stato rilevato tanto dal Collegio Sindacale, quanto dall’Esperto della Crisi, tanto dai Revisori dei Conti, quanto dal Tribunale di Avezzano; infine, appare una richiesta quantomeno tardiva, poichè avanzata a distanza di oltre 4 mesi dall’assemblea del 06.03.2024, data in cui a stata esposta la situazione finanziaria della Società e prospettato Titer da seguire per it risanamento.
Con riferimento alla nota del 30/07, non entrando nel merito di quanto non compete allo scrivente C.d.A., si nota che it richiamo alle dichiarazioni rese dall’Avv. Della Pietra nell’assemblea del 06.03.2024 e inappropriato, infatti, lo stralcio richiamato afferiva all’ipotesi di riduzione del capitale sociale, azzeramento e conseguente aumento con ri-emissione di azioni, scenario superato sulla base dei dati economici aggiornati; dunque, it Sindaco, effettivamente dimostra di non aver compreso.
Sulla tematica della possibile liquidazione, che pare motto ricorrente nelle due comunicazioni del Sindaco di Carsoli (un vero left motiv), il C.d.A. ha profuso tutte le sue energie al fine di avviare una procedura di salvaguardia della Societe, dei posti di lavoro e del patrimonio aziendale, dunque, trattasi di scenario assolutamente denegato e fermamente avversato; pare invero che la primaria preoccupazione del Sindaco sia quella di conservare it valore della partecipazione societaria, non si comprende allora per quale ragione non l’abbia fatta stimare. ne abbia dato avvio a indagini di mercato o, ancora, non abbia posto in atto attività propedeutiche alla dismissione e at collocamento sul mercato. Tutto quanto sopra replicato, non si può che rinnovare l’invito a un esercizio responsabile delle prerogative sociali e dare seguito e attuazione al piano di risanamento”.