Roma – Prorogato fino al 30 aprile, attraverso una nuova ordinanze della Sindaca Virginia Raggi, il divieto di vendita di bevande alcoliche già stabilito nel precedente provvedimento del 5 marzo. In particolare è previsto lo stop alla vendita e all’asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dopo le ore 18, e fino alle 7 del mattino successivo, nei cosiddetti minimarket, negli esercizi di vicinato e nei distributori automatici, con esclusione delle enoteche e delle attività al dettaglio con codice ATECO 47.25.
Considerato l’andamento dei contagi, si rende infatti necessaria la conferma di tutte le misure utili per il contenimento del Covid-19 e in particolare di quelle finalizzate ad evitare assembramenti, soprattutto nelle zone della movida.
Per salvaguardare la salute della cittadinanza e per consentire agli operatori il massimo della tutela durante gli spostamenti quotidiani, è stata inoltre prorogata, con un’altra ordinanza della Sindaca, sempre fino al 30 aprile, la disciplina sugli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive già contenuta in analoghi precedenti provvedimenti.
Rimane quindi inalterata l’articolazione in fasce stabilita insieme alle categorie interessate:
• le fasce F1A e F1B, gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e i panificatori, dal lunedì al venerdì potranno effettuare l’apertura al pubblico tra le ore 5.00 e le ore 8.15.
• le fasce F2 e F3, quindi i laboratori non alimentari, svolti in forma artigianale e non, gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, i Phone center-Internet Point, dal lunedì al venerdì potranno effettuare l’apertura al pubblico dopo le ore 9.15.
Tale disciplina si applica anche agli esercizi commerciali e artigianali inseriti all’interno dei Centri Commerciali. Per tutte le attività sopra menzionate, l’orario dell’eventuale apertura al pubblico nei giorni festivi e prefestivi non è assoggettato alle fasce orarie dell’ordinanza in questione.
Resta ferma ogni prerogativa statale e regionale in ordine al mutare delle circostanze di carattere sanitario, e la facoltà del titolare dell’attività in ordine all’apertura o meno della stessa sia nei giorni feriali che in quelli festivi.