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Sentenza Tar Lazio a Vicovaro, l’opposizione: “valuteremo ricorso al Consiglio di Stato”

Per l'opposizione nella decisione del Tar si configurerebbe una "Eccezione alla regola"

Vicovaro – La sentenza del Tar Lazio continua ad agitare la politica a Vicovaro. Come reso noto ieri il ricorso presentato dai componenti della lista avversaria all’attuale maggioranza Crielesi ( “Vicovaro Insieme – Con De Simone sindaco”) , a guida dell’ex sindaco Fiorenzo de Simone, oggi capo dell’opposizione è stato respinto. I ricorrenti nell’apprendere i contenuti del provvedimento della magistratura amministrativa regionale riferiscono in una nota social di rispettare e di prendere atto della decisione del Tar, senza però rinunciare a commentarla ed eventualmente ad annunciare  nei prossimi giorni il possibile proseguire della vicenda con il ricorso al Consiglio di Stato.
Si legge testualmente nella nota diffusa sulla pagina fb Vicovaro, Insieme – Cittadini per l’alternativa:
“Abbiamo appreso della pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma nel merito del ricorso presentato lo scorso 9 luglio. In primo luogo le sentenze vanno rispettate e prendiamo atto della decisione del TAR, tuttavia è nostro diritto commentarle, soprattutto nel caso di specie, dove l’eccezione, per mezzo di voli pindarici, sembra sia diventata la norma.
Ci limiteremo a citare lo stesso Collegio:
1) «sebbene sia ricorrente in giurisprudenza l’affermazione del carattere perentorio del suddetto termine [termine di cui all’art. 130, comma 5, c.p.a. n.d.r.] (vedasi TAR Basilicata n. 258 del 18.4.2014, secondo cui “Il predetto termine di 15 giorni di chiara natura perentoria, […]) non può non considerarsi anche che, da una parte, l’art. 152, comma secondo, c.p.c. prescrive che, in linea generale e salva diversa previsione espressa di legge (difettante in questo caso), i termini processuali vanno considerati ordinatori […]».
Ciò è riferito all’inammissibilità della relazione della Sottocommissione, depositata tre mesi oltre il termine previsto dalla legge (art. 130, comma 5, c.p.a.). Quindi sebbene il termine è chiaramente perentorio, nel caso di specie si richiama un’altra disposizione di legge per affermare che in questo caso non lo è!
2) «Come noto, l’insegnamento pretorio consolidato in siffatta materia nel senso di ritenere che “In materia di presentazione delle liste elettorali, i moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell’indicazione del contrassegno di lista e dell’elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, etc.), in modo da consentire alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori fossero consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi candidati, senza che ci possa ritenersi un mero formalismo, in quanto tali requisiti sono funzionali a garantire l’interesse superiore ad una trasparente e corretta competizione elettorale, confutando la possibilità che vengano ammesse liste nelle quali possa anche solo dubitarsi che la raccolta delle firme sia stata attuata mediante inammissibili artifici o, comunque, irregolarmente”.
Tale rigoroso orientamento ha conosciuto, per mezzo di talune più recenti pronunce, un attenuamento ammettendo che in talune circostanze, invero peculiari, sia consentito giungere a conclusioni di segno diverso da quelle cui pervenuto l’indirizzo tradizionale.
Facendo riferimento alle argomentazioni contenute nella sentenza n. 4222/2023 (quindi all’eccezione all’insegnamento pretorio consolidato ) […] questo Collegio ritiene sussistenti plurimi elementi concreti che, sebbene non del tutto coincidenti con quelli scrutinati nella fattispecie esaminata da Cons. St., n. 4222/2023 (l’eccezione), in parte si sovrappongono ad essi e in parte potrebbero considerarsi ugualmente indici significativi della volontà dei presentatori di sottoscrivere quella lista e quelle candidature […]».
L’orientamento è chiaro e consolidato, ma qui c’è l’eccezione dell’eccezione!
3) «In definitiva, a parere del Collegio – pur ritenendo tuttora valido il consolidato insegnamento pretorio secondo il quale il documento recante le sottoscrizioni dei presentatori della lista, ove privi dell’indicazione del contrassegno di lista e dell’elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura, in modo tale da consentire alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori fossero consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi candidati – non può sottacersi come il caso di specie presenti talune particolarità che inducono a ritenere sufficientemente dimostrata la volontà dei sottoscrittori di dare il proprio appoggio alla lista n. 1 ed al collegato candidato a sindaco».
E ancora:
4) «Né ad esiti diversi potrebbe approdarsi, come sostenuto dai ricorrenti, reputando che solo le circostanze individuate dalla sezione II del Consiglio di Stato in occasione della pronuncia n. 4222/2023 potrebbero ritenersi utili al fine di ricavare la consapevolezza unitaria degli elettori di dare il proprio appoggio a quella determinata lista».
Quindi prima ribadisce a ogni occasione l’orientamento consolidato della giurisprudenza, poi si aggrappa all’unica eccezione a tale orientamento e, come se non bastasse, ne estende forzatamente l’applicazione!
Innanzi a una simile valutazione, che dell’eccezione sembra voler fare la regola, valuteremo nei prossimi giorni di sottoporre la “peculiare” questione al Supremo Consesso Amministrativo, il Consiglio di Stato.”