Stop alla cessione dei bonus edilizi, il punto della situazione
Le banche non hanno finito la capienza fiscale ma possono assorbire ulteriori crediti in compensazione per circa 7,2 miliardi, ha spiegato il direttore dell’Agenzia ieri alla Camera
Roma – I crediti fiscali derivanti da bonus edilizi generati dal 2020 al 1° marzo 2023 ammontano complessivamente a quasi 111 miliardi di euro, di cui circa 62 miliardi derivanti dal Superbonus e il resto da altre agevolazioni edilizie. È uno dei numeri forniti dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, in audizione ieri 2 marzo 2023, in VI commissione Finanze, alla Camera dei deputati. Numeri che si leggono in dettagliate tabelle, le quali prendono in considerazione i dati delle “prime cessioni” e degli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate, distinti per tipologia di detrazione e di intervento, con l’indicazione dell’ammontare complessivo dei crediti compensati tramite modello F24; dei bonus edilizi in capo alle imprese di costruzione, che all’attualità ammontano complessivamente a 20.391 milioni di euro; di quelli acquistati dalle banche e dalle compagnie di assicurazione; dei crediti già fruiti in F24 e di quelli che ancora attendono.
Il direttore fa un excursus normativo sui bonus edilizi a partire dal decreto “Rilancio”, passando per le modifiche correttive alla disciplina, volte alla tutela delle regioni erariali a seguito dei rilevanti fenomeni di frode individuati nell’ambito delle cessioni del credito. Da ultimo le novità introdotte dal Dl n. 11/2023 che ha escluso, fra l’altro, per le pubbliche amministrazioni la possibilità di acquistare i crediti d’imposta derivanti dagli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica ordinaria e SupervEcobonus, misure antisismiche ordinarie e Super Sismabonus, bonus facciate, impianti fotovoltaici e abbattimento delle barriere architettoniche e ha limitato la responsabilità solidale del cessionario ai casi di dolo o colpa grave, concetti ampiamente chiariti nella circolare n. 33/2022 anche tramite alcune esemplificazioni della ricorrenza dei due elementi soggettivi del reato.
La limitazione della responsabilità dei cessionari ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave di cui all’articolo 121, comma 6, del decreto “Rilancio” opera con riferimento ai crediti da bonus edilizi per i quali, nel rispetto delle previsioni di legge, siano stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previste dagli articoli 119 e 121, comma 1-ter, del decreto “Rilancio”.
Ai sensi del successivo comma 1-bis.2 dell’articolo 14 del Dl n. 50/2022, per i crediti da bonus edilizi sorti quando l’acquisizione della anzidetta documentazione non era obbligatoria, ai fini della limitazione della responsabilità in solido del cessionario ai casi di dolo o colpa grave, è richiesto che il cedente, a condizione che sia diverso dai soggetti qualificati e che coincida con il fornitore, acquisisca, “ora per allora”, tale documentazione.
Per quanto riguarda la capacità delle banche di assorbire i bonus edilizi rileva Ruffini, “Esaminando i dati dei modelli F24 presentati nel 2022, risulta che le banche hanno versato 20,4 miliardi di euro di tributi e contributi, che possono ragionevolmente ritenersi ricorrenti e hanno utilizzato in compensazione crediti per complessivi 3,7 miliardi di euro, altrettanto ricorrenti (diversi dai bonus edilizi). Pertanto, considerando le rate dei bonus edilizi attualmente a disposizione delle banche per il 2023, pari a circa 9,5 miliardi di euro, risulterebbe una capacità di acquistare e assorbire in compensazione ulteriori bonus edilizi per circa 7,2 miliardi di euro su base annua (debiti ricorrenti 20,4, meno rata anno 2023 bonus edilizi 9,5, meno crediti ricorrenti 3,7)”.
Il direttore quindi ipotizza che applicando la stessa metodologia, per gli anni successivi, le banche avrebbero una capacità di acquistare e assorbire in compensazione ulteriori bonus edilizi su base annua, in media, pari a:
- 6,9 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 (debiti ricorrenti 20,4, meno rata media anni 2024/2026 bonus edilizi 9,8, meno crediti ricorrenti 3,7)
- 15 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031 (debiti ricorrenti 20,4, meno rata media anni 2027-2031 bonus edilizi, 1,7 meno crediti ricorrenti 3,7).
La capienza si riferisce all’intero sistema bancario e, quindi, risulta differenziata con riferimento alle singole banche.
Infine, viene ricordata l’attenta attività di analisi e di controllo svolta dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza, grazie alla quale sono stati individuati 9 miliardi di crediti d’imposta irregolari di cui circa 3,6 miliardi oggetto di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria. In tale ricostruzione sono ricompresi crediti irregolari pari a 2,1 miliardi di euro che, a seguito dei controlli preventivi sulle comunicazioni di cessione del bonus (Dl n. 157/2021) l’amministrazione ha potuto sospendere preventivamente e scartare.