The news is by your side.

Stralcio cartelle fino a 1.000 euro, rese note le modalità operative

Roma – Sono state rese note  le modalità operative per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (per esempio i Comuni) che devono comunicare all’agente della riscossione, entro il 31 gennaio 2023, l’adozione dell’eventuale provvedimento di non applicazione dello stralcio “parziale” dei loro crediti di importo residuo fino a 1.000 euro.

La legge di bilancio 2023, infatti, per i carichi affidati in riscossione da tali enti nel periodo 2000-2015 ha stabilito un annullamento dei debiti di tipo parziale (riferito cioè esclusivamente a sanzioni e interessi, compresi gli interessi di mora) concedendo, comunque, agli stessi enti creditori la facoltà di non applicare lo “stralcio”, emanando entro fine gennaio un proprio specifico atto da comunicare all’Agenzia Riscossione.

Cosa prevede la legge di Bilancio
Il Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) prevede – per i carichi di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a 1.000 euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali –  l’annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre le somme dovute a titolo di capitale, di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica restano interamente dovute.

Si tratta quindi di un annullamento automatico di tipo “parziale” considerato che, diversamente da quanto previsto per i carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano comunque dovute le somme residue riferite alla quota capitale. Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l’annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute.

La legge (articolo 1 comma 229) prevede, inoltre, che gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possano comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento “parziale” (e quindi evitare l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da tramettere all’agente della riscossione sempre entro la stessa data.