Superbonus, dal 110 passa al 70%: Cna: “seri rischi per famiglie ed imprese”
“Migliaia di condomini dal prossimo 1° gennaio vedranno scendere il beneficio dal 110% al 70% rendendo di fatto impraticabile terminare i lavori”
Roma – Con 155 voti a favore, 108 contrari e due astenuti, la Camera ha di fatto approvato in via definitiva la Legge di conversione, con modifiche, del Decreto Asset (decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), approvato dal Senato.
Avrà conseguenze pesantissime su imprese e famiglie la mancata proroga del Superbonus 110% per i condomini che hanno avviato i lavori”. Lo dichiara la CNA che giudica grave il voto della Commissione ambiente e industria del Senato che ha bocciato tutti gli emendamenti per la proroga nell’ambito della conversione del Decreto Asset.
“L’effetto sarà che migliaia di condomini dal prossimo primo gennaio vedranno scendere il beneficio dal 110% al 70% rendendo di fatto impraticabile terminare i lavori. Dall’osservatorio della CNA sono circa 20mila i cantieri che non potranno concludere gli interventi di riqualificazione con danni ingenti per le famiglie e per le imprese che sono ancora in attesa di risposte sull’emergenza dei crediti incagliati”, osserva la Confederazione, che sottolinea “la necessità che il decalage del Superbonus consenta di terminare i lavori già avviati che per i condomini, in moltissimi casi, richiedono tempi di realizzazione ben superiori a un anno. Le criticità provocate dalle continue modifiche dell’agevolazione non possono gravare esclusivamente su imprese e famiglie che hanno rispettato norme e procedure”.
Ricordiamo che l’articolo 24 del Decreto Asset convertito in legge, modificando il comma 8-bis, secondo periodo, dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, stabilisce che le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari indipendenti e autonome, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente termine del 30 settembre 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Inoltre, l’articolo 25 del provvedimento prevede, ai fini di una maggiore chiarezza nel computo della quantità di crediti effettivamente esigibili, l’obbligo di dichiarazione dei crediti inutilizzabili in seguito a cessione del credito o di sconto in fattura che risultino non più utilizzabili. Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni previste all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Rilancio, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
Tali disposizioni si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.
Il mancato assolvimento di tale obbligo comunicativo entro i termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.
Le modalità con cui sono effettuate le comunicazioni sono da stabilirsi con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.