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Tar Lazio su revoca A24: fissata al 7 settembre la trattazione dell’istanza cautelare di SdP

Il testo integrale del Decreto emesso dal Tar

ROMA – Il decreto del Tar Lazio pubblicato il 12/07/2022 al N. 04364/2022 REG.PROV.CAU. e al N. 08175/2022 REG.RIC. nel merito della vicenda revoca concessione gestione autostrade Strada dei Parchi ha esposto quanto segue in sezione Quarta:

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8175 del 2022, proposto da Strada dei Parchi S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Fabrizio Criscuolo, Vincenzo Fortunato, Massimo Luciani, Romano Vaccarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Arturo Cancrini, in Roma, alla Piazza di San Bernardo, n. 101;

contro

– Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
– Ministero dell’Economia e delle Finanze;
– Presidenza del Consiglio dei Ministri,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;
nei confronti

ANAS Spa, in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;
per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del decreto della Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 29 del 14 giugno 2022, approvato con il – parimenti impugnato – decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili adottato, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in data 7 luglio 2022, a tutt’oggi non notificati né altrimenti comunicati alla Società ricorrente e da questa conosciuti solo in quanto menzionati nell’art. 2 del decreto legge n. 85 del 2022;

– di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla società ricorrente, ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;

Preliminarmente osservato come il presente gravame sia rivolto avverso la risoluzione della Concessione per la gestione della rete autostradale costituita dalle Autostrade A24 e A25 (Roma – L’Aquila – Traforo del Gran Sasso – Teramo – con diramazione Torano – Pescara), nonché per la progettazione e costruzione della seconda carreggiata nel tratto Villa Vomano – Teramo e dell’adeguamento a tre corsie del tratto della A24 tra la barriera di Lunghezza (Roma Est) e Via Palmiro Togliatti, “disposta attraverso una disposizione legislativa contenuta nel d.l. n. 85/2022, di legificazione di un provvedimento del MIMS”;

Osservato come, a sostegno della richiesta di provvedimento cautelare inaudita altera parte, la ricorrente abbia allegato:

– un pericolo di “default di Strada dei Parchi”, in quanto quest’ultima non potrebbe “più contare né sui flussi finanziari provenienti dalle tariffe autostradali (pressoché la sua unica fonte di entrata: a partire dalla notte dell’8 luglio u.s., infatti, Anas è divenuta iussu principis titolare del diritto di riscuotere i pedaggi lungo le autostrade A24 e A25), né sull’indennizzo che le spetta in base alle previsioni della Convenzione Unica. Ragione per cui nel breve e medio periodo, avrà enormi difficoltà nel tener fede alle proprie obbligazioni”;

– la prospettiva di licenziamento del “personale non richiesto da ANAS, tra cui tutto il personale operativo con qualifica dirigenziale, non essendo neppure ipotizzabile che lo stesso personale possa restare in servizio una volta cessato il rapporto concessorio”, atteso che “l’art 2, comma 3, lett. a), del D.L. citato prevede che ANAS si avvale di parte del personale non dirigenziale alle dipendenze di Strada dei Parchi S.p.A., di Global Service S.p.A, e di Infraingeneering S.r.l. rimborsando i relativi oneri”;

– un “pericolo di default finanziario dell’intero gruppo”, atteso che “l’eventuale default di Strada dei Parchi per effetto dei provvedimenti gravati in questa sede comporta automaticamente il pericolo di una estensione degli effetti finanziari negativi sull’intero gruppo, che opera in altri settori dell’economia italiana e che assicura il lavoro a centinaia di persone”;

– nonché – in disparte il pure paventato danno erariale – un pregiudizio per “l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale”, atteso che “la gestione in sicurezza di una infrastruttura critica come le autostrade A24 e A25 … richiede la piena operatività di una organizzazione collaudata che possa far fronte alle esigenze, anche immediate e urgenti, che si presentano. Il decreto dirigenziale e il decreto interministeriale impugnati, anche per effetto del DL citato, impongono una sostituzione nella gestione immediata con l’azzeramento ad horas della intera struttura dirigenziale della società”;

Preso atto del complesso di ragioni, come sopra riportate;

Rilevato come le avversate determinazioni (e, con esse, anche il sopra citato decreto legge), nel disporre l’immediata cessazione dell’operatività del rapporto concessorio in essere, nulla prevedano in tema di disciplina intertemporale dei relativi effetti, a mezzo della quale avrebbero potuto trovare compiuta regolamentazione (vieppiù opportuna, ove si consideri la evidente complessità denotante la gestione di una struttura autostradale) le modalità di transito delle relative attribuzioni ad altro soggetto (ANAS);

Ritenuto che, nelle more della trattazione in sede collegiale della proposta istanza cautelare, il mantenimento della res controversa adhuc integra riveli piena idoneità:

– non soltanto alla preservazione del complesso di posizioni giuridicamente rilevanti facenti capo alla ricorrente (le quali, quand’anche caratterizzate da interesse meramente economico, nondimeno involgono importanti grandezze finanziarie, suscettibili di condurre a criticità gestionali ed operative della gestione aziendale e di gruppo);

– ma anche al mantenimento degli attuali livelli occupazionali, suscettibile di essere altrimenti compromesso;

Per l’effetto ritenuto che l’esecuzione degli atti gravati – nelle more della trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare, che fin da ora viene fissata, nel rispetto dei termini di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., per la Camera di Consiglio del 7 settembre 2022 – debba essere interinalmente sospesa;

Da ultimo, rilevato come parte ricorrente, con istanza parimenti depositata alla data dell’11 luglio 2022, abbia chiesto autorizzazione al “superamento dei limiti dimensionali anche oltre i 100.000 caratteri”, in quanto “l’impugnazione in esame investe … molteplici profili di fatto e di diritto, che peraltro sottendono questioni tecniche e giuridiche di notevole complessità e delicatezza, integrando … quello “straordinario rilievo” tale – ai sensi dell’art. 5 comma 2 d.P.C.S. 22.12.2016 – da richiedere, ai fini di una adeguata tutela, il superamento anche dei limiti dimensionali previsti dal citato art. 5 comma 1”;

Rammentato come i criteri di redazione ed i limiti dimensionali del ricorso e degli altri atti difensivi trovino disciplina nel decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016, n. 167, come modificato con successivo decreto 16 ottobre 2017, n. 127, il cui art. 6:

– nel prevedere che “la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti” per l’autorizzazione di cui trattasi “è effettuata dal Presidente, rispettivamente, del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, del Tribunale amministrativo regionale, del Tribunale regionale di giustizia amministrativa – sezione autonoma di Trento o di Bolzano adito, o dal magistrato a ciò delegato”;

– altresì, stabilisce che “a tal fine il ricorrente, principale o incidentale, formula istanza motivata, allegando ove possibile lo schema di ricorso”;

Osservato come la richiesta all’esame, per come sopra formulata, rechi convincente e condivisibile motivazione;

P.Q.M.

così dispone:

– sospende, in accoglimento dell’istanza ex art. 56 c.p.a., l’esecuzione degli atti impugnati, fino alla Camera di Consiglio del 7 settembre 2022, per la quale viene fissata la trattazione collegiale dell’istanza cautelare;

– accoglie l’istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 11 luglio 2022.

Il Presidente
Roberto Politi