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Tax credit investimenti nelle Zes: intesa per l’assistenza in Abruzzo

La consulenza sui temi fiscali sarà fornita, in particolare, sulla compilazione del modello di comunicazione del beneficio e aspetti di carattere generale relativi alla normativa di riferimento

ROMA  – Per ottenere assistenza dedicata sulle tematiche fiscali di carattere generale relative al credito d’imposta per gli investimenti nella zona economica speciale (articoli 1, commi da 98 a 108, legge n. 208/2015; 18-quater, Dl n. 8/2017 e 5, Dl n. 91/2017) dell’Abruzzo e compilare correttamente l’apposito modello, i potenziali beneficiari potranno rivolgersi al Commissario straordinario del Governo per la Zes dell’Abruzzo, Mauro Miccio, il quale, grazie all’intesa siglata oggi con il direttore regionale delle Entrate, Roberto Egidi, avrà un filo diretto con l’Agenzia.
In base al protocollo, infatti, l’Agenzia, al fine di soddisfare l’esigenza manifestata dal Commissario di instaurare una collaborazione strutturata con le Entrate, metterà a disposizione un’apposita casella di posta elettronica, attraverso la quale potranno essere risolti eventuali dubbi applicativi/operativi segnalati dagli interessati al bonus tramite il Commissario.

L’assistenza riguarderà, in particolare, la compilazione del modello di comunicazione del credito e aspetti di carattere generale relativi alla normativa di riferimento, a esclusione di questioni di particolare rilevanza e complessità interpretativa o comunque connesse alla specificità di singoli casi concreti. Per queste situazioni, continuerà a essere necessario attivare gli ordinari strumenti di consulenza giuridico-tributaria previsti dall’ordinamento (istanze di interpello o richieste di consulenza giuridica).

L’accordo è valido per tre anni, allo scadere dei quali potrà essere deciso un eventuale rinnovo per ulteriori periodi.

L’importanza delle Zes
Secondo quanto espressamente previsto dal legislatore, per Zes si intende “una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale” avente le caratteristiche stabilite dal regolamento Ue n. 1315 dell’11 dicembre 2013. Lo scopo delle Zone economiche speciali, istituibili solo nei territori delle regioni meno sviluppate, è quello di creare condizioni favorevoli allo sviluppo delle imprese già operanti e attrarre nuovi investitori interessati a fare business nel territorio, garantendo un trattamento di favore in termini fiscali, economici, finanziari e logistici. Per vedersi riconosciute le agevolazioni, le imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa Zes. In particolare, a favore delle nuove imprese e di quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nell’ambito della Zes, sono riconosciute agevolazioni e semplificazioni di carattere amministrativo, nonché uno specifico beneficio fiscale consistente in un credito d’imposta, commisurato al costo dei beni acquistati e fino a un tetto massimo. Le agevolazioni sono revocate se le imprese non mantengono la loro attività nella Zes per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento. Il credito d’imposta è esteso anche all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.