Tivoli – Con l’entrata in vigore del Dpcm del 2 marzo scorso, contenente le nuove misure restrittive necessarie per il contenimento del contagio da Codiv-19, vengono dettate anche nuove misure relative alle attività commerciali al dettaglio. Si ricorda, dunque – come si legge del Dpcm – che nel territorio del Comune di Tivoli, in zona rossa per i prossimi 15 giorni insieme a tutta la regione, sono chiusi i mercati indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, eccetto le attività di vendita dei generi alimentari, dei prodotti agricoli e florovivaistici. Il Dpcm specifica, infatti, che “sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali”, purché sia consentito l’accesso esclusivamente a tali attività, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. A tal proposito, proprio nelle giornate festive e prefestive restano chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, delle gallerie commerciali e dei parchi commerciali a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
In sostanza, come viene specificato anche sul sito del Governo italiano nella sezione delle “domande frequenti” esplicative delle misure adottate, nelle zone rosse le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità (cioè quelli previsti dall’allegato 23 del Dpcm) e che quindi rimangono aperte, non possono consentire ai clienti l’acquisto anche di beni non inclusi. Il responsabile di ogni attività commerciale (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari) può esercitare esclusivamente l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità e deve organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo.
I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienici e sanitari per il confezionamento e per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che, al momento della consegna, ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.