Tregua fiscale, quarta edizione della procedura di rottamazione
La definizione agevolata riguarda i carichi affidati dal 2000 e fino a metà 2022. Questa volta, oltre a sanzioni e interessi, si risparmiano anche le somme maturate a titolo di aggio
ROMA – È possibile avvalersi della rottamazione-quater, presentando apposita domanda di adesione all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2023, anche per i debiti già inseriti in dichiarazioni rese per precedenti definizioni o per il “saldo e stralcio” e pure se, con riferimento a essi, si è determinata l’inefficacia della relativa procedura (articolo 1, commi 231-252, legge 197/2022 – circolare 2/2023, paragrafo 9).
I precedenti
La disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 fondamentalmente ricalca quelle di tenore analogo che, a partire dal 2016, sono state più volte proposte (e prorogate) per consentire la definizione dei carichi affidati agli agenti della riscossione.
La prima rottamazione delle cartelle, per i carichi affidati tra il 2000 e il 2016, è arrivata con il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017 (articolo 6, Dl 193/2016). Successivamente, il collegato alla Manovra 2018 (articolo 1, Dl 148/2017) ha riaperto i termini per aderire alla definizione, estendendone l’operatività anche in riferimento ai carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (rottamazione-bis). Infine, il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019 (articolo 3, Dl 119/2018) ha ulteriormente ampliato il perimetro applicativo della disciplina, includendovi i carichi affidati fino al 31 dicembre 2017 (rottamazione-ter). I termini entro cui effettuare i relativi pagamenti, in considerazione dell’emergenza Covid, sono stati più volte prorogati, per ultimo dal “decreto Sostegni-ter” (articolo 10-quinquies, Dl 4/2022), che, tra l’altro, ha concesso di saldare entro il 30 aprile 2022 le rate in scadenza nel 2020, entro il 31 luglio 2022 le quote previste nel 2021 ed entro il 30 novembre 2022 quelle dello stesso 2022
In tutte e tre le precedenti edizioni della rottamazione, l’adesione ha consentito di pagare soltanto le somme dovute a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione, beneficiando dell’abbattimento delle sanzioni nonché degli interessi di mora e, per i debiti previdenziali, delle somme aggiuntive.
L’oggetto della nuova rottamazione
Rispetto alle precedenti edizioni, la rottamazione-quater allarga sensibilmente il suo raggio d’azione, dando la possibilità di definire in maniera agevolata i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (ovviamente, per i debiti di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati tra il 2000 e il 2015, resta fermo l’annullamento automatico previsto dai commi 222-230 della stessa legge di bilancio.
Anche i benefici sono maggiori: per l’estinzione dei debiti, infatti, è richiesto il versamento soltanto delle somme dovute a titolo di capitale e di quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento; non devono essere corrisposti le sanzioni e gli interessi di mora (ovvero, in caso di debiti previdenziali, le sanzioni e le somme aggiuntive) nonché – e ciò rappresenta una novità rispetto al passato – gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le somme maturate a titolo di aggio per l’agente della riscossione.
Circa le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, con il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione si ottiene l’azzeramento degli interessi, comunque denominati, e delle somme maturate a titolo di aggio.
La rottamazione riguarda anche i debiti risultanti dai carichi affidati dagli enti di previdenza privati che, entro lo scorso 31 gennaio, hanno adottato apposita delibera in tal senso: Cnpa forense (Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense), Enpab (Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi), Cnpr (Cassa ragionieri), Enpav (Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari), Inpgi “Giovanni Amendola” (Istituto nazionale di previdenza e assistenza dei giornalisti italiani).
È riconosciuta la possibilità di avvalersi della nuova rottamazione anche per i debiti relativi a carichi 2000-2017 già inseriti in precedenti dichiarazioni rese per l’adesione a una delle tre “vecchie” rottamazioni o al “saldo e stralcio” per le persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (articolo 1, commi 184-198, legge 145/2018) e pure se, con riferimento a essi, si è determinata l’inefficacia della relativa definizione per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle rate del piano di pagamento. Il debitore potrà sfruttare la nuova definizione per l’importo residuo ancora dovuto, attenendosi alle modalità e alla tempistica previste per la generalità dei contribuenti.
Relativamente agli importi versati per i precedenti istituti, si terrà conto, in sede di determinazione delle somme da pagare per la nuova definizione, solo di quanto corrisposto a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella; in ogni caso, è escluso il rimborso delle somme già pagate relative ai debiti definibili.
Sono definibili anche i debiti relativi ai carichi che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate per l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (capo II, sezione prima, legge 3/2012) e nei procedimenti instaurati in seno alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e del “concordato minore” (titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, Dlgs 14/2019), con possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.
Nelle ipotesi di procedura concorsuale o di composizione negoziale della crisi d’impresa, si applica la disciplina dei crediti prededucibili: le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono destinate prioritariamente alla definizione agevolata.
Fuori definizione
Oltre ai debiti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione antecedentemente al 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022 e a quelli affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno emesso entro il 31 gennaio 2023 l’apposito provvedimento di adozione della misura agevolativa nonché alle somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento, non sono rottamabili i debiti dei carichi riguardanti:
- le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea (dazi doganali e contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero)
- l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Domanda di adesione e suoi effetti
Per beneficiare della rottamazione, l’interessato deve manifestare tale volontà presentando all’agente della riscossione, entro il 30 aprile 2023, un’apposita domanda di adesione, accedendo all’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione ovvero all’area pubblica, allegando la documentazione di riconoscimento (per i carichi oggetto di procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, la domanda va presentata solo tramite Pec, inviandola alla casella indicata nello stesso modello). È possibile integrare la dichiarazione presentata fino al 30 aprile.
Chi utilizza l’area riservata, riceve una e-mail di presa in carico, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione. Invece, chi opera in area pubblica riceve: una prima e-mail all’indirizzo che ha indicato, con un link da convalidare nelle successive 72 ore; a convalida avvenuta, una seconda e-mail di presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti; se la documentazione allegata è corretta, una terza e-mail, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.
Nella dichiarazione devono essere indicati il numero delle rate (al massimo diciotto) in cui si vuole suddividere il pagamento delle somme dovute per la definizione e l’eventuale pendenza di giudizi riguardanti i carichi ricompresi nella stessa domanda di adesione; se presenti, va assunto l’impegno a rinunciarvi. Per ottenerne la sospensione da parte del giudice, occorre presentare una copia della dichiarazione; la loro estinzione, invece, è subordinata al perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati (in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti).
Se per effetto di precedenti pagamenti parziali – relativamente ai quali si tiene conto solo degli importi versati a titolo di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella – risulta già corrisposto quanto dovuto per la rottamazione, è comunque necessario presentare la domanda di adesione per poter fruire degli effetti della definizione.
In ogni caso, le somme relative ai debiti rottamabili, versate a qualsiasi titolo, anche prima della definizione, non sono rimborsabili.
A seguito della presentazione della domanda di adesione, in relazione ai carichi definibili:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il loro recupero
- gli obblighi di versamento dei piani rateali in essere alla data di presentazione della domanda sono sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione (31 luglio 2023), giorno in cui le dilazioni sospese sono automaticamente revocate
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e nuove ipoteche
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive
- sempre che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo, non possono essere proseguite le procedure esecutive già avviate (il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione ne determina l’estinzione)
- il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter (procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta) e 48-bis (verifica della morosità da ruolo all’atto del pagamento da parte delle Pubbliche amministrazioni di somme superiori a 5mila euro), del Dpr 602/1973
- si applica la disposizione ex articolo 54, Dl 50/2017, che autorizza il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc) a seguito della presentazione, da parte del debitore, della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute per la rottamazione, tutti i Durc rilasciati sulla base di tale disposizione sono annullati (a tal fine, l’agente della riscossione deve comunicare agli enti preposti alla verifica il regolare versamento delle rate accordate).
Cosa succede dopo la dichiarazione di adesione
L’agente della riscossione, entro il 30 giugno 2023, invia a coloro che hanno presentato domanda di adesione una comunicazione di accoglimento, contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per la rottamazione, la scadenza dei pagamenti sulla base della soluzione indicata nella dichiarazione, i moduli di versamento precompilati e le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione su conto corrente, ovvero di diniego, con evidenziati i motivi per i quali non è stata accolta la richiesta di definizione. La comunicazione viene resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione.
Il pagamento deve avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero in un massimo di diciotto rate. Le prime due, ciascuna di importo pari al 10% del quantum complessivo, hanno scadenza, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le restanti sedici, di pari ammontare, vanno assolte in un quadriennio, entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo, calcolati dal 1° agosto 2023.
Tre le modalità alternative previste per il pagamento: domiciliazione su conto corrente; moduli precompilati allegati alla comunicazione inviata dall’agente della riscossione; sportelli di Ader.
La definizione è inefficace e non produce effetti in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento. Di conseguenza, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi inseriti nella dichiarazione e i versamenti effettuati sono considerati acconti di quanto complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo.
Ciò, tuttavia, a differenza di quanto previsto nelle precedenti rottamazioni, non determina l’inapplicabilità dell’articolo 19, Dpr 602/1973, nel senso che non è preclusa la possibilità di rateizzare il debito per il quale si è determinata l’inefficacia della definizione (circolare 2/2023).