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Troppo chiasso a Subiaco, arriva l’ordinanza per la tutela della quiete pubblica

SUBIACO – Con ordinanza n. 15 del 2 agosto 2023, il Sindaco della Città di Subiaco, Domenico Petrini, ha previsto il riordino delle misure per garantire la sicurezza pubblica e la tutela della quiete e riposo dei residenti.
 Le parole del Sindaco Petrini:
“̀ ̀ . ‘ ̀ ̀ . 16 18.”
Nel merito l’ordinanza riordina le disposizioni in materia di emissioni sonore e di somministrazioni di bevande e alimenti. Si inasprisce il regime sanzionatorio in caso di vendita di bevande alcoliche su minori di anni 16 e 18.
 :
1. L’orario di chiusura degli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentare nonché di produzione artigianale di alimenti e dei chioschi alimentari su area pubblica cittadina, è stabilito dal lunedì alla domenica alle ore 2:00.
2. In tutte le circostanze non è consentita la riapertura delle attività prima delle ore 05:00 del mattino.
3. È fatto divieto salvo specifica autorizzazione, dalle ore 24:00 ad ogni esercizio pubblico e/o commerciale, anche ove in possesso di nulla osta acustico, di emettere musica e suoni all’esterno dei locali.
Nelle giornate del 14-15-16 Agosto 2023 l’emissione sonore all’esterno sono ammesse sino alle ore 01:00.
4. È fatto divieto salvo specifica autorizzazione dalle ore
24:00 ad ogni esercizio pubblico e/o commerciale se privo di impianto di insonorizzazione acustica l’emissione di musica all’interno dei locali.
Nelle giornate del 14-15-16 Agosto 2023 le emissioni sonore all’interno dei locali sono ammesse sino alle ore 01:00.
1. È fatto divieto, salvo specifica autorizzazione, a chiunque di utilizzare su strada e luoghi pubblici o aperti al pubblico amplificatori e/o percussioni a partire dalle ore 24:00.
2. È fatto divieto a chiunque dalle ore 24:00 alle ore 05:00 di utilizzare mezzi meccanici a emissione sonora su strade o in luogo pubblico o aperto pubblico.
7. Ai titolari o gestori di pubblici esercizi o qualsiasi attivita
di somministrazione di alimenti e bevande è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, bevande alcoliche dalle ore 24:00 alle ore 05:00; agli stessi è consentita la somministrazione fino all’orario di chiusura di bevande alcoliche in contenitori di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali e negli spazi esterni di propria pertinenza.
8. Ai titolari o gestori di circoli o associazioni private (con somministrazione di alimenti e bevande ai soci) è fatto divieto di vendere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche in qualsiasi contenitore per asporto nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro; è invece consentita la somministrazione o la vendita per il consumo immediato sul posto a condizione che ciò avvenga all’interno di locali autorizzati.